Il ricorso - le cui diverse argomentazioni vanno unitariamente esaminate perché concernenti una questione unica - sostiene che la sentenza ha violato norme di diritto ed è affetta da vizi della motivazione, per avere: a) affermato l'appartenenza della lavoratrice alla categoria del personale civile, non a quella del personale cd. a statuto locale, sulla base della volontà delle parti e del formale inquadramento, sebbene fossero presenti gli elementi oggettivi della cittadinanza italiana e della residenza in Italia; b) escluso la natura imprenditoriale dell'attività relativa allo spaccio, pur in presenza di un'attività organizzata per la produzione di beni e servizi, comunque inidonea ad escludere l'applicazione delle garanzie dello Statuto dei lavoratori; c) ritenuto che, in ogni caso, ricorressero le condizioni per riconoscere l'appartenenza della lavoratrice al personale "a statuto internazionale", omettendo di considerare l'inapplicabilità alla fattispecie della normativa NATO (Protocollo di Parigi 28 agosto 1952).... Si ringrazia il Prof. Paolo Cendon
LaPrevidenza.it, 12/05/2006
Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 18.10.2005, n. 20106
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