Per la Cassazione, spetta al pensionato che instaura il giudizio in tema di indebito previdenziale contro l'istituto, provare i fatti costitutivi del diritto conseguire la prestazione contestata

di Lucia Izzo - Nel giudizio instaurato in materia di indebito previdenziale, volto all'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo di restituire all'INPS somme che l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepite dal pensionato, grava su quest'ultimo l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto.


Lo ha rammentato la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza n. 26231/2018 (qui sotto allegata) pronunciandosi sulla vicenda di una pensionata puntava all'accertamento negativo del debito a fronte della ripetizione di una somma di oltre 11mila euro richiesta dall'Inps.


In particolare, l'Istituto aveva accertato di aver versato alla donna importi maggiori dell'assegno mensile di assistenza, del quale la medesima era titolare, eccedenza verificatasi per effetto del riscontrato superamento, da parte di quest'ultima, dei limiti di reddito previsti per tale beneficio nel periodo compreso tra il 2004 ed il 2011.


La Corte d'Appello aveva dichiarato illegittimo il recupero operato dall'Inps, condannandolo alla restituzione delle somme trattenute, ma in Cassazione l'Istituto ritiene che il giudice a quo abbia disatteso il principio affermato dalle Sezioni Unite (cfr. sent. n. 18046/2010).


Ne consegue, secondo l'INPS, che nella fattispecie la signora avrebbe avuto l'onere di dimostrare di non aver superato i limiti reddituali di legge per il periodo di tempo rispetto al quale le era stato comunicato l'indebito per superamento degli stessi limiti.

Indebito previdenziale: il pensionato deve provare il diritto a conseguire la prestazione

Per gli Ermellini il ricorso è fondato: nella sentenza richiamata dall'Inps, infatti, le Sezioni Unite hanno stabilito che, in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato dal pensionato, in qualità d'attore, per ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico".


Un principio successivamente ripreso dalla giurisprudenza (cfr. Cas. n. 2739/2016) che ha confermato come, in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'"accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto.


La Cassazione ha altresì aggiunto (cfr. Cass. n. 1228/2011) che non assume rilievo l'inosservanza, da parte dell'Istituto, dell'obbligo ex art. 13, comma 2, legge n. 412/1991, di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 412/1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato.


Dalla sentenza impugnata emerge che, nel caso in esame, la ragione dell'indebito era riconducibile al godimento dell'assegno pur in presenza del superamento dei previsti limiti reddituali, per cui spettava alla signora, che ne aveva la possibilità e l'onere, dimostrare che i redditi percepiti nel periodo relativo alla richiesta di rimborso erano rimasti al di sotto della soglia di legge ai fini del mantenimento della suddetta provvidenza.


Sarà il giudice del rinvio che provvederà a verificare l'assolvimento, da parte della beneficiaria, del predetto onere probatorio.


Cass., sezione lavoro, sent. 26231/2018

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