Per la Cassazione, il lecito compimento del rapporto sessuale non può prescindere dal consenso costante di entrambe le parti coinvolte, anche se coniugate

di Redazione - Il legame matrimoniale non è idoneo di per sé a giustificare le pretese sessuali di un coniuge nei confronti dell'altro se quest'ultimo non vi acconsente. Per la Corte di cassazione, come si evince dalla sentenza numero 46051/2018 qui sotto allegata, per il lecito compimento del rapporto sessuale è sempre indispensabile la costante presenza del consenso delle parti coinvolte, "non esistendo, in particolare, alcun diritto potestativo del marito al soddisfacimento dei propri istinti sessuali".

La vicenda

La Corte, dichiarando l'inammissibilità del ricorso di un uomo, ha in particolare confermato la sentenza con il quale lo stesso era stato condannato alla pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione per aver costretto in più occasioni la moglie a subire atti sessuali contro la sua volontà, minacciandola e picchiandola in caso di rifiuto e per aver tentato in un'occasione di costringerla di nuovo non riuscendovi solo per il pronto intervento delle figlie.

Niente dolo generico

La Corte ha anche confermato il diniego delle attenuanti generiche, posto che le gravi modalità con le quali l'uomo si era comportato nei confronti della moglie "attestavano l'esistenza di un dolo particolarmente intenso e la mancanza del più elementare senso di rispetto della dignità della persona e della donna in particolare, usata come strumento di piacere".

Oltretutto l'imputato, nel corso del giudizio, aveva tentato di negare gli addebiti a suo carico accusando senza scrupoli i familiari, tra i cui una figlia gravemente malata.

Tutte circostanze che non riescono a salvarlo dalla condanna né a rendere questa più lieve.

Corte di cassazione testo sentenza numero 46051/2018

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