Per il Tribunale di Trieste, se non ci sono elementi concreti nel senso dell'inadeguatezza del padre, il minore può dormire a casa sua, ma con un'introduzione del pernotto graduale

di Valeria Zeppilli - Anche se la madre non è d'accordo, il giudice può comunque decidere di far pernottare il figlio a casa del padre, casomai prevedendo delle modalità graduali di inserimento del piccolo nella nuova abitazione del papà.

Tanto ha ad esempio disposto il Tribunale di Trieste con sentenza del 5 settembre 2018 (qui sotto allegata), disattendendo le richieste della madre che, pur non mettendo in discussione l'affidamento condiviso del figlio, non voleva che lo stesso pernottasse presso l'altro genitore prima del compimento dei tre anni di età.

Va bene dormire dal papà

Per il collegio giudicante, più nel dettaglio, il collocamento del minore deve essere disposto dando adeguato spazio a entrambi i genitori e tenendo conto in via prioritaria dei loro impegni lavorativi. Per il resto, considerando l'età del piccolo, ormai svezzato e quindi non più del tutto dipendente dalla madre, e in assenza di elementi concreti nel senso di un'inadeguatezza del padre, è opportuno disporre una regolamentazione del collocamento che preveda l'introduzione dei pernotti immediata.

Pernotto graduale

Nel caso di specie quindi, posto che sino al momento della sentenza il minore era stato da solo con il padre esclusivamente tre mezze giornate a settimana, il Tribunale di Trieste ha stabilito che sino a marzo 2019 il figlio pernotterà dal papà solo un giorno a settimana, che diventeranno due da aprile 2019 e tre dopo il compimento del terzo anno di età.

Le festività sono state divise in due gruppi, durante i quali il piccolo, ad anni alterni, starà con il padre o con la madre. Tuttavia, per il primo Natale, al fine di garantire la gradualità nell'introduzione dei pernotti, il periodo 26 dicembre 2018 - 6 gennaio 2019, seguirà, salvo diverso accordo, il regime ordinario. D'estate, infine, è stato previsto che il figlio passerà il tempo per due intere settimane non consecutive esclusivamente con un genitore e per due intere settimane non consecutive esclusivamente con l'altro.

Vista la forte conflittualità, per le questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale sarà esercitata dalla madre e dal padre separatamente nei periodi di permanenza del minore presso ciascuno. Se, però, le scelte prese senza l'accordo siano fonte di spese straordinarie, di queste si farà carico interamente il genitore che ha preso la decisione.

Nonni sì, ma con cautele

Il padre aveva chiesto al Tribunale anche di impedire che il minore stesse da solo con i nonni materni. Per il collegio, però, considerata la giovane età di questi e gli impegni lavorativi ai quali devono far fronte, il loro sostegno deve considerarsi un fattore positivo per il piccolo.

Con un'accortezza: finché tra i genitori e le loro famiglie persisterà un'aspra conflittualità, il padre e i genitori della madre dovranno ridurre al minimo le occasioni di contatto "in contesti privati in cui la situazione possa degenerare più facilmente".


Si ringrazia il Dott. Marco Pingitore per la cortese segnalazione

Tribunale di Trieste testo sentenza 5 settembre 2018
Valeria Zeppilli

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