Gli Ermellini si soffermano sulle conseguenze del mancato rideposito del fascicolo di parte ritirato in sede di opposizione a decreto ingiuntivo

di Lucia Izzo - Documentazione prodotta assieme al decreto ingiuntivo, ritiro del fascicolo di parte in sede di opposizione e conseguenze del mancato deposito dopo la precisazione delle conclusioni: sono solo alcuni degli argomenti di cui si è occupata la terza sezione civile della Corte di Cassazione nella sentenza 23455/2018 (qui sotto allegata).


Gli Ermellini hanno offerto numerosi principi dopo aver giudicato il ricorso promosso da una Onlus contro la decisione della Corte d'Appello che aveva accolto l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso in proprio favore.

Il caso

In particolare, la ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia riformato la pronuncia di primo grado ritenendo erroneamente che non fosse stato assolto l'onere della prova a carico dell'associazione in ragione dell'omesso deposito del fascicolo di parte dopo il ritiro di esso, successivo alla precisazione delle conclusioni.


E ciò nonostante, come la stessa Corte aveva affermato, i documenti sui quali si fondava la pretesa pienamente riconosciuta dal primo giudice fossero contenuti "in fotocopia" nel fascicolo d'ufficio predisposto per il Presidente del Collegio, per il relatore e per il giudice a latere.


In sostanza i giudici di appello avevano affermato che il mancato deposito del fascicolo di parte, successivo al ritiro di esso contestualmente alla precisazione delle conclusioni, costituiva una "carenza di carattere probatorio insormontabile".


In particolare, i giudici avevano statuito l'inesistenza, nel processo civile, del principio di "immanenza della prova", affermando di non poter tenere conto dei documenti "fisicamente" assenti dal fascicolo al momento della decisione, nonostante l'indubbia costituzione in udienza della parte appellata, la presenza delle "veline" per tutti i membri del collegio e il seguente documentato ritiro dei fascicoli di parte.

Procedimento monitorio: i chiarimenti della Cassazione

La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso, enuclea una serie di dettagliati principi ai quali si ritiene necessario riferirsi per la soluzione del caso concreto e, in generale, in materia di procedimento monitorio.


In primis, spiegano gli Ermellini, la documentazione prodotta unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo su cui si fonda la pretesa vantata deve ritenersi acquisita al giudizio anche per le successive fasi di cognizione.


Ancora, la prova documentale e testimoniale esaminata dal giudice di primo grado che, quanto alla sua storicità, ne dà conto in motivazione, pur soggetta a nuova valutazione da parte del giudice d'appello deve ritenersi acquisita agli atti, anche in base alla sentenza di primo grado pronunciata, visto il valore di atto pubblico del provvedimento decisorio del giudice.


In relazione alla perentorietà del termine entro il quale, a norma dell'art. 169, comma 2, c.p.c., deve avvenire il deposito del fascicolo di parte ritirato all'atto della rimessione della causa al collegio, la Cassazione ritiene vada riferita solo alla fase decisoria di primo grado e non possa in alcun modo operare una volta che il procedimento trasmigri in appello.

Opposizione a decreto ingiuntivo: mera irregolarità il mancato rideposito del fascicolo ritirato

Una conclusione che va ancorata al riferimento dell'art. 345 c.p.c. alle sole prove "nuove" e, quindi, ai

documenti che si pretenda di introdurre per la prima volta nel secondo grado, tra i quali non rientrano quelli contenuti nel fascicolo di parte di primo grado, ove prodotti nell'osservanza delle preclusioni probatorie di cui agli artt. 165 e 166 del codice di rito.


La Corte precisa che, nell'ipotesi in cui la costituzione in giudizio dell'appellato avvenga in udienza e ne venga dato atto nel relativo verbale (documento fidefacente) nel quale poi si attesti il ritiro del fascicolo di parte, l'avvenuto deposito di esso (del quale risultano a disposizione del collegio le veline) e la sua esistenza devono ritenersi dimostrate attraverso la susseguenza logica di tali eventi, comprovati dagli atti fidefacenti che ne danno conto.


Infine, conclude la Cassazione, nel caso in cui, nel giudizio d'appello, la parte, dopo essersi costituita, ritiri il fascicolo di parte e ometta di depositarlo nuovamente dopo la precisazione delle conclusioni, incorre in una mera irregolarità che il giudice di merito può fronteggiare attraverso una prudente valutazione delle veline a sua disposizione o, nel dubbio, attraverso la rimessione della causa sul ruolo.


Cass., III civ., sent. 23455/2018

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