Praticante presenta ricorso avverso la valutazione della commissione dell'esame di avvocato. Il TAR Lombardia Milano gli abbassa il voto e lo condanna alle spese

Viene da chiedersi se, oltre alle commissioni che ogni anno si trovano a valutare gli esami di migliaia di aspiranti avvocato, anche i TAR possano essere sospettati di non leggere i ricorsi amministrativi dei praticanti, categoria che, quindi, si troverebbe senza alcuna protezione di fronte a un sistema di valutazione completamente aleatorio e incongruente con i principi che vanta di garantire.

È il caso di un praticante, che si è visto notificare l'ordinanza mediante la quale il TAR Lombardia - Milano decideva di non sospendere il provvedimento impugnato, facendo riferimento a motivi che non erano quelli originari di doglianza e a una votazione degli elaborati scritti molto più bassa, che in realtà il professionista non aveva mai conseguito.

Nel ricorso, il praticante aveva addotto la mancata nomina mediante decreto del ministro della giustizia di uno dei membri della commissione valutatrice e la manifesta illogicità della valutazione (30, 28, 28), oltre alla lesione di diritti garantiti dai trattati sull'Unione Europea e dalla Convenzione Europea dei Diritti Umani.

La 3° sezione del TAR Lombardia Milano, motivava invece l'ordinanza (sotto allegata) facendo riferimento alla fungibilità dei membri della commissione e alla votazione conseguita di 20, 20 e 16, tralasciando di effettuare qualsiasi rilievo in merito alla lesione dei diritti fondamentali su cui pure era stata presentata doglianza e condannando il ricorrente a 2.000 euro di spese cautelari, oltre oneri accessori di legge in favore del Ministero della Giustizia.

I praticanti avvocato, dunque, continuano a essere sprovvisti di tutela, obbligati anche a difendersi sulla base delle leggi di epoca corporativista e fascista del '33 e del '34, come dimostra il decreto del Ministro della Giustizia del 6 settembre 2018 pubblicato in G.U. n.72 del 11 settembre 2018, con cui è indetta per l'anno 2018 la sessione dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, senza che sia fatta la minima menzione delle leggi successive, in particolare della legge 247/2012, pienamente in vigore dal 2 febbraio 2018 e che prevede, tra l'altro, l'obbligo a carico della commissione giudicatrice di motivare la valutazione degli elaborati scritti.

Tar Lombardia ordinanza 1231/2018

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