Avv. Cristina Matricardi |

Cassazione: Si ostacola il rapporto del partner con i figli? Si rischia l'addebito della separazione

La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 3028/2006) è intervenuta nuovamente sul delicato tema delle separazioni e ha stabilito che il coniuge che ostacola il rapporto del proprio partner con i figli nati nel precedente rapporto può essere dichiarato responsabile della fine del matrimonio. I Giudici del Palazzaccio hanno ritenuto che un simile comportamento da parte del coniuge costituisce una "grave violazione dei doveri coniugali di solidarietà familiare". Con questa decisione la Corte ha respinto il ricorso di una donna che si era vista addebitare la separazione per aver, durante il matrimonio, fatto di tutto per impedire al marito il sereno svolgimento degli incontri con i figli nati dal precedente matrimonio.

Leggi la motivazione della sentenza

Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, Sentenza n.3028/2006
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 2697 c.c.[1] e difetto di motivazione; si censura la decisione impugnata per essersi basata sulla valutazione di un unico episodio conclusivo della vicenda coniugale in ordine alla pronuncia di addebito all’odierna ricorrente.

Il ricorso è inammissibile.

Deve premettersi che i Giudici della Corte territoriale, in virtù delle argomentazioni poste a sostegno dell’impugnata sentenza, hanno dato logicamente e sufficientemente conto della propria decisione, rendendo, tra l’altro, agevole l’individuazione della relativa ratio.

Hanno, infatti, sulla base del discrezionale potere valutativo spettante al giudice del merito in ordine alla valutazione delle risultanze processuali, ritenuto decisiva, ai fini della pronuncia di addebito nei confronti dell’odierna ricorrente, la deposizione di un teste presente ai fatti, riguardo al comportamento della D. definito quale grave violazione dei doveri coniugali di solidarietà familiare; circostanza che li ha indotti a ritenere superfluo l’esame di altri elementi probatori.

Ne consegue che, essendo ogni ulteriore valutazione di circostanze e fatti processuali preclusa nella presente sede di legittimità, inammissibile è l’unico motivo di ricorso finalizzato proprio al riesame delle prove esperite nella fase di merito.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese della presente fase, che liquida in complessivi Euro 1.600,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari ed Euro 100,00 per spese, oltre spese generali ed accessorie come per legge.

Roma, 17/11/2005.


Depositata in Cancelleria il 13 febbraio 2006.




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