E' entrata in vigore il 31 marzo scorso, la legge del 20 febbraio 2006, n. 96 sulla "Disciplina dell'agriturismo" pubblicata in G. U. n. 63 del 16 marzo 2006.
Lo scopo della legge è quello di sostenere l'agricoltura anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne, volte a tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio. Il provvedimento vuole favorire inoltre il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali, la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli, le iniziative a difesa del territorio e dell'ambiente da parte degli imprenditori agricoli. Recuperare il patrimonio edilizio rurale, tutelando le peculiarità paesaggistiche. Incentivare le produzioni tipiche e di qualità e le connesse tradizioni eno-gastronomiche. Promuovere la cultura rurale e l'educazione alimentare e favorire lo sviluppo agricolo e forestale.
Secondo la legge quadro sono considerate attività agrituristiche tutte le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.
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