In tutte le disposizioni legislative vigenti, il termine «sordomuto» e' sostituito con l'espressione «sordo». Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e' sostituito dal seguente: «Agli effetti della presente legge si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordita' congenita o acquisita durante l'eta' evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purche' la sordita' non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio».
LaPrevidenza.it, 22/03/2006
Legge 20.2.2006 n° 95 – G.U. n° 63 del 16.3.2006
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