Per la Cassazione è pignorabile il TFR dei dipendenti pubblici o privati poiché le somme accantonate corrispondo a un diritto certo e liquido, esigibile alla cessazione del rapporto di lavoro

di Lucia Izzo - Poiché il trattamento di fine rapporto costituisce, a tutti gli effetti, un credito certo e liquido maturato dal lavoratore in costanza del rapporto di lavoro, questo potrà essere oggetto di pignoramento stante la potenzialità satisfattiva futura delle somme accantonate, esigibili al momento della cessazione del rapporto stesso.


Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 19708/2018 (qui sotto allegata), cassando la sentenza con cui la Corte d'Appello di Bari aveva dichiarato l'inefficacia del pignoramento dell'indennità di fine servizio dovuta dall'I.N.D.A.P. (ora dall'I.N.P.S.) a una dipendente del MIUR ancora in servizio.


Per i giudici a quo non sarebbero state assoggettabili a pignoramento somme non ancora esigibili. La creditrice, contro tale decisione, ricorre in Cassazione dove i giudici esaminano nel dettaglio le doglianze riguardanti la pignorabili del trattamento di fine servizio spettante ai dipendenti pubblici.

TFR: diritto certo e liquido del lavoratore

Gli Ermellini rammentano come le quote accantonate del trattamento di fine rapporto sono intrinsecamente dotate di potenzialità satisfattiva futura e corrispondono a un diritto certo e liquido, di cui la cessazione del rapporto di lavoro determina solo l'esigibilità, con la conseguenza che le stesse sono pignorabili e devono essere incluse nella dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell'art. 547 c.p.c. (cfr. Cass., n. 1049/1998).


Tale principio, secondo la Corte, va mantenuto anche a seguito della modifica della disciplina del trattamento di fine rapporto, che prevede, per le aziende con almeno 50 dipendenti, il versamento degli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto sul Fondo Tesoreria dello Stato costituito presso l'I.N.P.S.


Infatti, pur nel nuovo e più composito panorama normativo, resta fermo il fatto che il trattamento di fine rapporto costituisce, a tutti gli effetti, un credito che il lavoratore matura già in costanza di rapporto di lavoro, sebbene la sua esigibilità sia subordinata al momento della cessazione del rapporto stesso.

Pignorabile il TFR dei dipendenti pubblici o privati

Il Collegio rammenta che, ai sensi dell'art. 533, commi primo e secondo, c.p.c., i presupposti per l'assoggettabilità di un credito a pignoramento sono solamente la certezza del credito e la sua liquidità (o liquidabilità in base a parametri oggettivi), ma non la sua esigibilità. Pertanto, nulla osta alla pignorabilità del trattamento di fine rapporto, fermo restando che l'ordinanza di assegnazione non potrà essere eseguita prima che maturino le condizioni per il pagamento.


Infatti, poiché il terzo pignorato viene giudizialmente ceduto al creditore procedente, egli potrà opporre a quest'ultimo tutte le eccezioni che poteva opporre al proprio creditore originario (ossia al debitore esecutato), ivi inclusa la non esigibilità delle somme.


Pertanto, conclude la Cassazione "anche dopo la riforma del settore disposta con il decreto legislativo n. 252 del 2005, le quote accantonate del trattamento di fine rapporto, tanto che siano trattenute presso l'azienda, quanto che siano versate al Fondo di Tesoreria dello Stato presso l'I.N.P.S. ovvero conferite in un fondo di previdenza complementare, sono intrinsecamente dotate di potenzialità satisfattiva futura e corrispondono ad un diritto certo e liquido del lavoratore, di cui la cessazione del rapporto di lavoro determina solo l'esigibilità, con la conseguenza che le stesse sono pignorabili e devono essere incluse nella dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell'art. 547 cod. proc. civ.".


In relazione ai lavoratori dipendenti del settore privato, la questione non si pone in termini diversi per i dipendenti pubblici. Infatti, soggiunge la Corte, "tale principio, valevole per i lavoratori subordinati del settore privato, si estende anche ai dipendenti pubblici, stante la totale equiparazione del regime di pignorabilità e sequestrabilità del trattamento di fine rapporto o di fine servizio susseguente alle sentenze della Corte costituzionale n. 99 del 1993 e n. 225 del 1997".

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Cass., VI civ., ord. n. 19708/2018

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