Con la circolare n. 16/2018 l'Agenzia delle Entrate chiarisce che i crediti tributari e contributivi possono essere pagati in parte e dilazionati in base all'art. 182 ter L.F.

di Annamaria Villafrate - L'Agenzia delle Entrate il 23 luglio 2018 ha emanato una complessa circolare sul trattamento dei crediti tributari all'interno delle procedure di concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti. In sostanza il provvedimento, tenendo conto delle novità della legge di Bilancio 2017 e della recente giurisprudenza interna e comunitaria prevede la possibilità di dilazionare e falcidiare il pagamento dei debiti tributari all'interno delle procedure di concordato preventivo o delle trattative anteriori alla stipula dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

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Crediti tributari e contributivi: la circolare n. 16/2018

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La circolare n. 16 del 23 luglio 2018 dell'Agenzia delle Entrate analizza i modi in cui vengono trattati i crediti tributari e contributivi dal primo gennaio 2017, in relazione all'art. 182-ter della legge fallimentare (R.D n. 267/1942), in virtù delle modifiche apportate dal comma 81, art. 1, legge 232/2016, ovvero la legge di Bilancio 2017 e da alcune recenti sentenze della Cassazione e della Corte di Giustizia.

Cassazione: l'Iva non è falcidiabile

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La circolare dapprima mette in evidenza l'orientamento delle sentenze interne di legittimità. Secondo le cassazioni n. 22931 e n 22932 del 2011 infatti: "Con particolare riguardo al trattamento del credito IVA, la Suprema Corte ne aveva ravvisato la intangibilità, oltre che nell'ambito della transazione

fiscale ove sussisteva un espresso divieto del legislatore, anche con riguardo al concordato non contenente la predetta domanda di transazione, in ragione del carattere di norma sostanziale dell'articolo 182-ter L.F. e della natura di imposta armonizzata dell'IVA". Più avanti però fa presente che, dopo la sentenza della Corte di giustizia del 7/04/2016, emessa nel corso della causa C-546/14, tutto cambia

Corte di Giustizia: l'Iva può essere pagata parzialmente

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L'Agenzia delle Entrate, condividendo l'indirizzo giurisprudenziale comunitario precisa infatti che il pagamento parziale del debito Iva non è incompatibile con il divieto di rinuncia generale dell'imposta sul valore aggiunto, se si rispettano le condizioni previste dall'art. 160 l.fall. Comma 2:

"1) la soddisfazione del credito IVA non deve essere inferiore a quella che, secondo la relazione giurata del professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lett. d), della L.F., sarebbe realizzabile dalla liquidazione, al valore di mercato, dei beni sui quali grava il diritto di prelazione;

2) va in ogni caso rispettato l'ordine delle cause legittime di prelazione, così da non alterare la par condicio creditorum."

Questa interpretazione del resto è perfettamente in linea con quanto previsto dal comma 1 art. 1 della legge di bilancio 2017, che prevede la possibilità di tagliare i debiti tributari all'interno delle procedure di concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti. Si può quindi dire concludere che "I principi statuiti dalla Corte di giustizia europea e dalla Corte di Cassazione nelle sentenze sin qui esaminate, superando le linee interpretative contenute nella circolare n. 19/E del 2015,consentono di considerare legittima la proposta di falcidia dell'IVA contenuta nelle domande di concordato preventivo non accompagnato da transazione fiscale, non ancora votata al 7 aprile 2016, data della sentenza emessa in relazione alla causa C-546/14. I limiti alla falcidia dell'IVA nel concordato preventivo accompagnato dalla transazione fiscale posti dalla predetta giurisprudenza devono, invece, ritenersi superati in relazione alle procedure avviate, ma non ancora votate, al 1° gennaio 2017, data di entrata in vigore della modifica normativa operata con la legge n. 232 del 2016."

Crediti agenzie fiscali e enti di previdenza e assistenza

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Sempre all'interno della procedura di concordato preventivo, la circolare chiarisce che se i crediti delle agenzie fiscali o degli enti che gestiscono forme di previdenza e assistenza obbligatorie sono privilegiati, allora la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno fruttuosi rispetto a quelli offerti ai creditori che vantano un credito di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei.

Esclusività della procedura di cui all'art. 182-ter LF

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In conclusione l' art. 182-ter L.F è applicabile tutte le volte in cui si vuole chiedere il pagamento ridotto o dilazionato dei debiti tributari, compresi quelli relativi a Iva e ritenute, avanzando domanda di concordato preventivo o durante le trattative preparatorie alla stipula dell'accordo di ristrutturazione. In pratica quindi non esiste più l'alternativa tra la procedura del concordato preventivo e quella della transazione fiscale, ma "Al debitore è, al contrario, riconosciuta un'unica possibilità, quella di specificare, nella proposta di concordato preventivo, il "trattamento dei crediti tributari" che intende effettuare. Analogamente, il debitore potrà proporre il pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione dell'accordo di ristrutturazione".

Agenzia delle Entrate circolare n. 16-2018

Foto: 123rf.com
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