L'Agenzia delle Entrate chiarisce come l'esenzione dall'imposta di bollo per l'esercizio dei diritti elettorali su suolo pubblico si estenda anche alla raccolta firme

di Redazione - Neanche per la raccolta firme va pagato il bollo per l'occupazione del suolo pubblico. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate (con la risoluzione n. 56/E/2018 sotto allegata) precisando come l'esenzione dall'imposta di bollo relativa agli atti e ai documenti per l'esercizio dei diritti elettorali si applichi anche alle richieste di occupazione del suolo pubblico relative alla raccolta di firme a sostegno di referendum, iniziative legislative popolari, petizioni e istanze. Tali attività, infatti, ricorda l'Agenzia, rientrano tra quelle previste e riconosciute dalla legge.

Nozione di atti e documenti relativi ad esercizio diritti elettorali

Le Entrate chiariscono innanzitutto che la nozione di "atti e documenti relativi all'esercizio dei diritti elettorali" si ritiene comprenda non solo il diritto di voto esercitato nell'ambito di una consultazione elettorale, ma anche gli altri diritti che la nostra Costituzione garantisce ai cittadini per assicurare il loro coinvolgimento nell'attività legislativa o, comunque, per sollecitare un intervento degli organi legislativi di livello comunitario, nazionale e locale. Per cui, in ragione di tale interpretazione, si ritiene che nel concetto di 'esercizio dei diritti elettorali' possano farsi rientrare tutte quelle iniziative finalizzate a consentire l'esercizio, da parte dei cittadini, dei diritti loro riconosciuti dalla Costituzione all'articolo 71 ed all'articolo 75.

Occupazione suolo pubblico: quali attività sono esenti da bollo

In virtù di tale orientamento interpretativo, si ritiene che le richieste di occupazione del suolo pubblico, e le relative autorizzazioni rilasciate dai Comuni, per la raccolta di firme, possano essere esentate in modo assoluto dal pagamento dell'imposta di bollo al ricorrere delle seguenti condizioni:

- siano finalizzate a sottoscrivere petizioni alle Camere, al Parlamento europeo, ai consigli regionali e delle province autonome e ai consigli degli enti locali;

- siano rivolte a promuovere la presentazione di proposte di legge di iniziativa popolare alle Camere, alla Commissione europea (ECI), ai consigli regionali e delle province autonome, ai consigli degli enti locali;

- siano dirette a promuovere iniziative politiche per richiedere i referendum previsti dalla Costituzione, dalle leggi e dagli Statuti delle regioni e delle province autonome, nonché dagli Statuti degli enti locali;

- siano finalizzate all'esercizio dei diritti di voto nell'ambito di una consultazione elettorale per la quale sia stata già fissata la data delle elezioni e l'attività propagandistica o informativa sia svolta durante il c.d. "periodo elettorale".

Tali condizioni, ribadisce l'Agenzia, "si riferiscono all'esercizio dei diritti elettorali per ogni livello di democrazia rappresentativa: comunitario, nazionale, regionale e delle province autonome, locale".

Qualsiasi altra richiesta, finalizzata ad iniziative diverse, invece, sarà soggetta sin dall'origine all'imposta di bollo nella misura di euro 16,00 per il combinato disposto degli articoli 3 e 4 della tariffa annessa al d.P.R. n. 642 del 1972.

Agenzia Entrate risoluzione 56/E/2018

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