La Corte di cassazione chiarisce che nel momento in cui consegna la cartella sanitaria all'archivio centrale il medico esaurisce il proprio obbligo di conservarla

di Valeria Zeppilli - La Corte di cassazione, con la sentenza numero 18567/2018 (sotto allegata), ha fatto chiarezza su un aspetto importante dell'organizzazione ospedaliera e dei rapporti sanità/pazienti, ovverosia su quale sia il soggetto responsabile della conservazione delle cartelle sanitarie.

Consegna all'archivio centrale

Nel dettaglio, per i giudici il momento del passaggio della responsabilità è rappresentato dalla consegna della cartella sanitaria da parte del medico all'archivio centrale. Se prima della consegna, infatti, è il sanitario a essere gravato dell'obbligo non solo di compilare ma anche di conservare la cartella sanitaria, successivamente la responsabilità per omessa conservazione della cartella si trasferisce in capo alla struttura sanitaria.

Il principio di vicinanza della prova

Pertanto, deve ritenersi che "il principio di vicinanza della prova, fondato sull'obbligo di regolare e completa tenuta della cartella, le cui carenze od omissioni non possono andare a danno del paziente … non può operare in pregiudizio del medico per la successiva fase di conservazione".

Anzi: gli stessi medici, in caso di smarrimento della cartella, rischiano di essere pregiudicati dall'impossibilità di documentare le attività che erano state regolarmente annotate su di essa e possono trovarsi quindi in una posizione simmetrica a quella del paziente.

Conservazione della cartella sanitaria

Nella sentenza in commento, la Corte di cassazione ha anche colto l'occasione per ribadire i principi che regolano l'obbligo di conservazione della cartella sanitaria, ovverosia:

- fino a che non sarà completato il processo di digitalizzazione, la cartella va conservata in luoghi appropriati, non soggetti ad alterazioni climatiche e non accessibili da estranei;

- l'obbligo di conservazione della cartella è illimitato nel tempo, perché le stesse rappresentano un atto ufficiale.

Corte di cassazione testo sentenza numero 18567/2018
Valeria Zeppilli

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