Il Tar Friuli-Venezia Giulia si pronuncia sulle regole per il rinnovo della patente e i suoi termini di durata in caso di patologie gravi e invalidanti

di Lucia Izzo - In presenza di patologie tali da incidere sulla stabilità dei necessari requisiti psico-fisici sarà la Commissione Medica che si occupa del rinnovo della patente di guida a valutare, caso per caso, per quanto tempo rinnovare la patente. I medici, dunque, potranno decidere anche in deroga o riducendo i termini sanciti dall'art. 126 del Codice della Strada.


È quanto deciso dal TAR Friuli-Venezia Giulia nella sentenza n. 188/2018 (qui sotto allegata) la cui pronuncia è stata sollecitata da un automobilista settantenne che ha chiamato in giudizio il Ministero dei Trasporti e impugnato il provvedimento emesso dalla Commissione Medica Locale.


In particolare, i medici avevano deciso di rinnovargli la patente di guida per dodici mesi, anziché per i tre anni previsti dall'art. 126 del Codice della Strada in riferimento ai soggetti che superino i settant'anni di età.


Nella determinazione, in particolare, si era tenuto conto delle numerose patologie che affliggevano il ricorrente che, secondo la valutazione della Commissione, avrebbero consentito il rinnovo per un periodo ridotto, alla cui scadenza gli accertamenti sanitari avrebbero dovuto essere ripetuti.

Patente: i medici decidono sulla durata del rinnovo

Innanzi al TAR il ricorrente si duole del contenuto della valutazione espressa dalla Commissione Medica, censurando la scelta di delimitarne il periodo di validità della patente automobilistica a un anno soltanto, in ragione delle gravi patologie dalle quali è affetto, ciò contrastando con gli artt. 126 del Codice della Strada e 319 del Regolamento di attuazione.


Tuttavia, i giudici amministrativi richiamano l'art. 119, comma 2 bis del Codice della Strada, secondo cui "L'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, è effettuato dai medici specialisti nell'area della diabetologia e malattie del ricambio dell'unità sanitaria locale che indicheranno l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui è subordinata la conferma o la revisione della patente di guida".


Inoltre, l'art. 119, comma 5, secondo periodo, precisa in linea generale che le commissioni mediche locali "comunicano altresì all'ufficio della motorizzazione civile eventuali riduzioni della validità della patente, anche con riferimento ai veicoli che la stessa abilita a guidare […]".

Rinnovo patente: termini ridotti in presenza di patologie invalidanti

Le due disposizioni richiamate, spiega il TAR, definiscono il presupposto normativo del potere di riduzione del periodo di validità della patente, conferendo alle competenti commissioni la facoltà di delimitare i termini massimi, previsti dall'art. 126 del Codice della Strada, cui fa riferimento il ricorrente, allorché siano state evidenziate patologie idonee a minare in modo significativo i requisiti psico-fisici necessari per l'abilitazione alla guida dei veicoli, e ciò in particolare in tutti quei casi in cui la loro cronicità e l'eventuale progressione impongano la reiterazione degli accertamenti e la riedizione del potere di rinnovo.


Pertanto, il Collegio esclude la violazione dei termini massimi di validità della patente di guida ritenendo che, ex art. 119, questi possono essere derogati e diminuiti dalla competente commissione medica, allorché emergano patologie tali da incidere sulla stabilità dei necessari requisiti psico-fisici, così da imporre una più frequente reiterazione delle verifiche sanitarie.


Nel caso in esame, la riduzione del termine di durata della patente di guida, disposta nel provvedimento impugnato, costituisce l'esito, logico e coerente, del giudizio tecnico formulato dai sanitari alla luce dell'ampia disamina della complessa situazione clinica del ricorrente.


In particolare, spiega il TAR, va considerato che il giudizio della commissione, peraltro positivo rispetto al rinnovo della patente di guida, risulta riconducibile alla specificità del caso concreto, all'importanza delle patologie e alla storia clinica del paziente, delle quali risulta essersi tenuto adeguatamente conto.

TAR Friuli Venezia Giulia, sent. n. 188/2018

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