In tema di responsabilità medica, nei giudizi contro la struttura sanitaria le conseguenze sfavorevoli in termini di onere della prova gravano sull'attore

di Valeria Zeppilli - Con la recente sentenza numero 16828/2018 qui sotto allegata, la Corte di cassazione è tornata sul tema della ripartizione dell'onere della prova nel campo della responsabilità medica, in particolare soffermandosi sull'ipotesi in cui sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione medica.

Prova per il danneggiato e l'obbligato

I giudici, nel dettaglio, hanno ricordato che:

- il danneggiato deve provare: il contratto, l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, il nesso di causalità tra tale circostanza e l'azione o l'omissione dei sanitari;

- la struttura sanitaria, invece, deve dimostrare che la prestazione professionale dei sanitari sia stata eseguita diligentemente e che gli esiti lamentati dal danneggiato siano derivati da un evento imprevisto e imprevedibile.

Incertezza sulla causa del danno

Da tale ripartizione dell'onere della prova discende che se, all'esito dell'istruttoria, la causa reale del danno lamentato dal paziente resta incerta, le conseguenze sfavorevoli in termini di onere della prova gravano sull'attore.

Del resto, "Solo una volta che il danneggiato abbia dimostrato che l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) è causalmente riconducibile alla condotta dei sanitari sorge per la struttura sanitaria l'onere di provare che l'inadempimento, fonte del pregiudizio lamentato dall'attore, è stato determinato da causa non imputabile".

In altre parole, se il paziente si duole in giudizio delle conseguenze di un intervento chirurgico, solo dopo che tale soggetto ha dimostrato che la patologia lamentata sia causalmente riconducibile all'intervento, la struttura sanitaria è chiamata a dimostrare che la patologia è stata determinata per una causa imprevedibile e inevitabile che ha reso impossibile l'esecuzione esperta della prestazione medica.

Quindi, per i giudici, "la causa incognita resta a carico dell'attore relativamente all'evento dannoso, resta a carico del convenuto relativamente alla possibilità di adempiere".

Corte di cassazione testo sentenza numero 16828/2018
Valeria Zeppilli

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