La Cassazione non riconosce la sospensione feriale dei termini processuali qualora l'opponente formuli una domanda di pagamento di una somma di denaro che abbia il medesimo titolo del precetto
di Enrico Pattumelli - L'opposizione a precetto è uno degli strumenti che l'ordinamento riconosce al debitore per reagire al diritto dell'istante di procedere ad esecuzione forzata, quando quest'ultima non sia ancora iniziata.

Opposizione ad esecuzione, niente sospensione termini feriali

L'opposizione a precetto, come del resto tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, rientra tra i procedimenti ai quali non si applica la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi dell'art 3 Legge 742/1969 e dell'art. 92 R.D. 12/1942 (Ord. Giudiziario).

Siffatto principio, confermato dai giudici di legittimità con la pronuncia 22484/2014, si ritiene unanimemente applicabile anche ai giudizi in Cassazione (tra le tante, Cass. 6107/2013).

Siffatte conclusioni vengono ribadite e precisate dalla Cassazione con l'ordinanza in commento, n. 16869 del 2018.

I termini della questione

Il Supremo Consesso si pronuncia nuovamente su tale questione dal momento che era stata formulata un'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività da parte del contro-ricorrente.

Nello specifico, se il contro ricorrente riteneva valevole il principio generale di non applicabilità della sospensione feriale, di diverso avviso appariva invece parte ricorrente.

Quest'ultima riteneva si dovesse derogare a siffatto principio generale, a fronte della domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro, presentata dall'opponente nei confronti dell'opposto.

Le eccezioni al principio generale

Confermata la regola, occorre domandarsi in quali ipotesi sia ammessa una deroga nelle opposizioni all'esecuzione.

Il prevalente orientamento giurisprudenziale (ex multis Cass. 12888/2016) ritiene che, per applicare il regime della sospensione feriale alla fattispecie in esame, occorrano due presupposti:

1) 1) giudicato sull'opposizione;

2) 2) prosecuzione del giudizio soltanto per esaminare le domande riconvenzionali formate dall'opposto;

Per esaustività occorre ricordare che la giurisprudenza (ex multis Cass. 2400/1989) ammette anche un'ulteriore possibilità:

3) 3) Proposizione dell'azione causale da parte dell'opposto se il precetto si fondi su di un titolo cambiario.

La parte ricorrente adduce, a sostegno del proprio ragionamento, le conclusioni sostenute dalla stessa Corte di Cassazione con la sentenza n. 75/2017.

Nella prospettazione di parte, tale pronuncia si riferirebbe a tutte le ipotesi in cui l'opponente presenti una domanda diversa dal semplice accertamento negativo del credito azionato.

Una tale evenienza renderebbe così applicabile il regime della sospensione feriale dei termini processuali, derogando al principio generale.

Relativamente a tale pronunciamento la Cassazione, con l'ordinanza in commento, fa emergere come l'interpretazione datane dalla parte processuale risulti essere errata.

La deroga al principio generale si ammette qualora la domanda presentata dall'opponente possa definirsi autonoma o accessoria e comunque diversa nel titolo rispetto a quanto formulato nel precetto.

Si deduce così il motivo per cui tali domande non possano essere contenute nell'accertamento negativo o, allo stesso modo, non possano costituire dei fatti impeditivi della pretesa creditoria.

Alla medesima conclusione si deve pervenire se la domanda di accertamento negativo contenga un'eccedenza creditoria, quest'ultima quale conseguenza logica e causale. In quest'ultima ipotesi, la giurisprudenza ammette l'applicazione dell'istituto della sospensione feriale per garantire una celere trattazione.

A fronte di quanto suesposto, la Cassazione accoglie l'eccezione di parte contro ricorrente e dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Cass. civ., sez. I, ordinanza 16869/2018
Vedi anche:
Novità pensioni: ultime notizie

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: