Guida breve sulla procedura per la contestazione di infrazioni alla circolazione stradale nei Paesi europei
Avv. Francesco Pandolfi - Le Istituzioni Ue ritengono che il miglioramento del livello di sicurezza stradale dipenda anche dall'uniforme applicazione delle sanzioni per le infrazioni gravi alla disciplina della circolazione stradale commesse nel territorio dei Paesi membri.

In diverse altre occasioni abbiamo approfondito lo specifico regime sanzionatorio della Svizzera (vedi in merito Multe per eccesso di velocità in Svizzera: come difendersi). Ora illustriamo alcuni aspetti procedurali generali per avvicinarci progressivamente alla normativa e alla disciplina di questa complessa materia estesa ai Paesi europei:


La procedura di scambio delle informazioni

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Restando nell'ambito del problema sicurezza stradale in territorio europeo, per facilitare l'applicazione transfrontaliera di queste multe è stato ideato il sistema Cross Border attraverso lo sfruttamento di un'apposita piattaforma di informazione sui veicoli e sulle patenti.

Funziona in questo modo: per alcune infrazioni è consentito allo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione di conoscere i dati identificativi degli intestatari dei veicoli immatricolati negli altri Paesi.

Quali sono i comportamenti sotto sanzione

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I comportamenti dell'utente della strada che vengono tenuti, per così dire, sotto stretta osservazione, sono otto:

1) eccesso di velocità,

2) mancato uso di cinture di sicurezza,

3) mancato uso del casco protettivo,

4) passaggio con semaforo proiettante luce rossa,

5) guida in stato di ebbrezza,

6) guida sotto effetto di stupefacenti,

7) circolazione su corsia vietata,

8) uso indebito di telefono cellulare, o strumenti analoghi, durante la guida.

Natura della sanzioni

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E' bene sapere che ciascun Paese disciplina la materia, o può disciplinarla, in maniera diversa rispetto ad altri Paesi europei; pertanto non bisogna sorprendersi più di tanto se si riceve una notifica da parte di un determinato Paese dove la sanzione rileva solo sul piano amministrativo, mentre se la si riceve da un altro quella omologa sanzione rileva contemporaneamente sul fronte civile, penale e amministrativo.

La lettera di informazione sull'infrazione

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Bisogna sapere che lo Stato nel quale è stata accertata l'infrazione è obbligato a spedire, al proprietario del veicolo o alla persona altrimenti ritenuta responsabile, la cosiddetta lettera di informazione.

Questa procedura si affianca all'altra, omologa, della notifica a persona residente all'estero.

La lettera deve essere dettagliata ed offrire ogni utile e più ampia informazione sulla trasgressione, il tutto nella lingua dello Stato di immatricolazione del veicolo con il quale è stata commessa l'infrazione; essa deve essere spedita insieme al verbale di accertamento e contestazione.

Il modulo di risposta

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Cosa fare se si riceve il plico sopra indicato e si nota all'interno il modulo di risposta?

La prima cosa è stabilire che tipo di intervento e di apporto si vuole dare rispetto alla pretesa amministrativa ricevuta.

In sintesi, l'intestatario del veicolo può fare tre cose:

a) confermare di aver commesso l'infrazione,

b) disconoscerla e contestarla (non si tratta del ricorso vero e proprio, che va proposto a parte),

c) indicare le generalità del conducente.

La procedura di notifica del verbale all'estero

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Per i residenti all'estero, la notificazione deve essere effettuata entro 360 giorni dall'accertamento.

Ciascuno Stato ha facoltà di notificare con il mezzo postale opportuno, raccomandata con avviso o altro equivalente.

Da sapere che, per questa specifica procedura, non si applicano le regole sulla compiuta giacenza.

La procedura di riscossione dei proventi

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Per espressa disposizione normativa e programmatica, visto l'annoso problema dell'inefficacia ed inefficienza del sistema di riscossione coattiva all'estero, oggi si punta al principio di reciproco riconoscimento, tra gli Stati membri, delle sanzioni.

La sostanza della nuova disciplina è questa: la decisione definitiva che applica una sanzione pecuniaria ad una persona fisica che risiede o dimora ovvero, se persona giuridica, ha la propria sede legale nel territorio di uno dei Paesi UE, è trasmessa all'Autorità competente di tale Stato per darvi esecuzione.

Perchè chiedere assistenza legale

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Di fronte ad una materia così complessa e soprattutto pensando alle plurime implicazioni nascenti da una sanzione irrogata da un Paese piuttosto che da un altro (si pensi solo a quello che accade con le multe in Svizzera, dove alla fase amministrativa si affianca praticamente sempre il procedimento penale), si consiglia vivamente l'assistenza di un avvocato sin dalle fasi di avvio della pratica sanzionatoria.

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Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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Foto: 123rf.com
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