Il commento della Società italiana scienze forensi alle recenti Linee Guida Sezione Famiglia del Tribunale di Brindisi in merito all'affidamento materialmente condiviso

di Gabriella Lax - L'affidamento materialmente condiviso come «la migliore realizzazione delle esigenze della prole di usufruire di una equilibrata relazione emotivo-relazionale con le due figure genitoriali». Così la Società italiana scienze forensi commenta le recenti Linee Guida Sezione Famiglia del Tribunale di Brindisi in merito all'affidamento materialmente condiviso.

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Physical joint custody

In generale, l'affidamento condiviso è la regola che disciplina l'affidamento dei figli a seguito della cessazione della relazione affettiva e quindi della convivenza tra i genitori. Il modello dell'affidamento condiviso riesce a garantire l'esercizio effettivo della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori; la partecipazione di entrambi i genitori alla cura e all'educazione dei figli; ed infine la necessità di prendere insieme le decisioni di maggiore interesse per i minori (ad esempio quelle relative alla scuola, alla salute e alle scelte educative). In particolare, l'affidamento materialmente condiviso (il cosiddetto physical joint custody) prevede tempi paritetici o equipollenti di frequentazione dei figli, non più di due terzi e non meno di un terzo del tempo con ciascun genitore.

La peculiarità dell'affidamento materialmente condiviso sta nel fatto che esso «restituisce una migliore sistemazione alla famiglia divisa - spiegano dalla Sisf - influenzando notevolmente la soddisfazione per lo stile di vita di tutti i membri e riducendo sia il rischio di perdita definitiva del contatto con un genitore sia la conflittualità intergenitoriale a lungo termine».

Come riporta lo studio la physical joint custody, in cui il minore rimane non meno di un terzo e fino a metà del tempo totale con ognuno dei due genitori è considerata dalla comunità scientifica sempre più preferita a quella in cui l'affidamento viene delegato prevalentemente ad un solo genitore. Segue questo orientamento la sentenza 19.07.16, G.I. Guttadauro del Tribunale di Firenze. L'organo giudicante, dopo aver effettuato l'ascolto del minore, ha disposto un regime di visite paritetico per i genitori prevedendo una frequentazione del figlio a settimane alterne presso l'abitazione di ciascun genitore.

Uno dei presupposti positivi dell'affidamento materialmente condiviso è la diminuzione della «conflittualità all'interno della coppia genitoriale che si vedrebbe depauperata da tutte quelle motivazioni, a volte futili e strumentali, che alimentano, anche tramite denunce, l'impasse genitoriale».

Affidamento materialmente condiviso, l'esperienza degli altri Stati

In aiuto alle tesi sinora esposte, che hanno per finalità ultima una crescita armoniosa della prole, ci sono i dati delle altre nazioni sull'affido condiviso. Partiamo con la Svezia, lo stato europeo con la maggiore percentuale di affidi in alternanza (40%, contro il 30% del Belgio e solo il 2% dell'Italia). Ma Paesi più vicini al nostro modo di vivere, come la Catalogna hanno visto salire, in soli 5 anni, i numeri degli affidamenti materialmente condivisi dal 10 al 40%, lo stesso per Corte Valenciana, Baleari, Paesi Baschi. Infine, c'ò l'esperienza australiana che fornisce numeri chiari sulla riduzione della conflittualità grazie alla nuova legge sull'affido materialmente condiviso (entrata n vigore nel 2006).


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