Dall'Agenzia delle entrate i chiarimenti sulla cessione dell'Ecobonus, il credito d'imposta per gli interventi di efficientamento energetico, ulteriormente rafforzato con la legge di Bilancio 2018

di Gabriella Lax - L'Ecobonus, ovvero il credito d'imposta per gli interventi di efficientamento energetico, esce rinforzato dalla Manovra per il 2018. E' la circolare n. 11/E, dell'Agenzia delle entrate a spiegare come i contribuenti possono cedere il credito d'imposta sia ai fornitori che hanno effettuato l'intervento, sia ad altri soggetti privati ovvero anche organismi associativi, inclusi consorzi e società consortili, anche se partecipati da soggetti finanziari, ma non in quota maggioritaria e senza detenerne il controllo.

Ecobonus, le regole per la cessione del credito d'imposta

La cessione dell'Ecobonus può essere fatta nei confronti delle Energy Service Companies e delle Società di Servizi Energetici (Sse) che offrono servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione degli interventi di risparmio energetico. Nella circolare resta fermo il divieto di cessione diretta a società finanziarie, ad eccezione di casi in cui il contribuente cedente sia un soggetto no tax area, unico caso nel quale la legge ammette l'eventuale cessione a banche e intermediari finanziari.

Numero di cessioni di credito d'imposta

Riguardo al numero di cessioni di cui può esser oggetto il credito, il Fisco chiarisce che la cessione del credito d'imposta deve essere limitata a un solo "passaggio" successivo a quello effettuato dal contribuente titolare del diritto. Invece i privati ai quali il credito può essere ceduto, devono essere collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

Detrazione maggiorata con la legge di bilancio

La manovra 2018 ha stabilito una detrazione maggiorata per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali abbinati a quelli di messa in sicurezza antisismica e a quelli di riqualificazione energetica. La misura della detrazione riguarda l'80% per i lavori eseguiti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, se determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, e l'85% in caso di passaggio a due classi di rischio inferiori. Anche in questo caso sarà ripartita in dieci quote annuali e su un ammontare massimo di 136mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari.

La cessione del credito può essere effettuata dai contribuenti teoricamente beneficiari della detrazione, anche se non tenuti al versamento dell'imposta; la possibilità di cedere la detrazione spetta ai soggetti che sostengono le spese in questione.

Restano valide le cessioni dei crediti effettuate sulla base delle indicazioni contenute nel Provvedimento del 28 agosto 2017, se compiute prima della circolare n. 11/E.

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