E la depenalizzazione in ordine alla guida senza patente si applica anche alle violazioni antecedenti all'entrata in vigore della riforma nel febbraio 2016
di Marina Crisafi - Guidare senza patente non è più reato bensì mero illecito amministrativo. lo ricorda la Cassazione con la sentenza n. 18413/2018 (sotto allegata), accogliendo il ricorso di un automobilista condannato per il reato di cui all'art. 116 del codice della strada alla pena di 2mila euro di ammenda.

L'uomo adiva la Suprema Corte contestando l'affermazione di responsabilità penale e rilevando che il trattamento sanzionatorio risultava comunque eccessivo.

Per gli Ermellini, ha ragione. Osservano, infatti che "la contravvenzione di cui all'art. 116, comma 13, cod. strada, è stata trasformata in illecito amministrativo ad opera dell'art. 1, comma 1, d.lgs. 15.01.2016, n. 8, entrato in vigore il 6.02.2016". La richiamata disposizione, peraltro, "si applica anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della novella".

Conseguentemente la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

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Cassazione sentenza n. 18413/2018

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