Per la Cassazione spetta al figlio superstite ex art. 2697 c.c. provare il fatto costitutivo del diritto alla pensione di revresibilità

di Lucia Izzo - Grava sul figlio superstite che fa valere in giudizio il diritto alla pensione di reversibilità, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare il fatto costitutivo di tale diritto. Lo ha precisato la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nell'ordinanza n. 9237/2018 (qui sotto allegata).


La Corte d'Appello, riformando la decisione di prime cure, aveva riconosciuto il diritto alla corresponsione integrale della pensione di reversibilità in capo a una figlia, quale superstite del padre, condannando l'INPS al pagamento della prestazione con decorrenza della data della domanda amministrativa.


Il beneficio, invece, veniva negato all'altra figlia in quanto non era stato sufficientemente provato, con il compendio testimoniale acquisito in giudizio, il requisito in capo alla donna della vivenza a carico del defunto genitore.


Decisione da cui scatta il ricorso in Cassazione della figlia esclusa dalla corresponsione della pensione di reversibilità che si risolve, anche in questa sede, in un nulla di fatto.

Pensione: reversibilità al figlio superstite se maggiorenne, inabile al lavoro e a carico del genitore

Gli Ermellini rammentano come, secondo il condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi.


In particolare, il requisito della vivenza a carico non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza e neanche con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, ma va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile (cfr., ex plurimis, Cass., 14 febbraio 2013, n. 3678).


L'onere della prova del fatto costitutivo del diritto alla pensione di reversibilità, spiega il Collegio, incombe su chi tale diritto ha fatto valere in giudizio, a norma dell'art. 2697 c.c., pertanto il giudice non potrà sopperire alle carenze probatorie imputabili alle parti, in quanto il suo potere di ammettere d'ufficio mezzi di prova a norma dell'art. 421 c.p.c. è solo finalizzato a integrare un quadro probatorio già tempestivamente delineato dalle parti.


Nel caso in esame, la Corte territoriale si è conformata ai principi giurisprudenziali sul tema in quanto ha incentrato la ratio decidendi sull'insussistenza del contributo rilevante del genitore al sostentamento economico della figlia, e non ha, quindi, imperniato la decisione sulla necessaria coabìtazione tra ascendente e figlia inabile ultramaggiorenne, come assume la parte ricorrente.


Né la figlia esclusa dal beneficio ha tempestivamente introdotto, in sede di merito, elementi idonei e decisivi volti a dimostrare, in un delicato e conflittuale contesto familiare, il costante mantenimento da parte del genitore fino al momento del decesso. Il ricorso va dunque rigettato.

Cassazione ordinanza n. 9237/2018

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