Avv. Cristina Matricardi |

Responsabilità per i danni causati da animali randagi

La Cassazione (Sent. n. 27001/2005) ha stabilito che la vigilanza sui cani randagi spetta alle unità sanitarie locali e, per esse, alla aziende sanitarie locali succedute per legge alle prime
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 27001/2005) ha stabilito che la vigilanza sui cani randagi spetta alle unità sanitarie locali e, per esse, alla aziende sanitarie locali succedute per legge alle prime. Nel caso di specie la Corte ha fatto riferimento a quanto disposto dall'art. 6 della legge della Regione Puglia n.12 del 1985, secondo la quale spetta ai servizi veterinari delle USL il recupero dei cani randagi. I Giudici di Piazza Cavour hanno precisato che “dopo la soppressione delle USL, operata dal d.lgs n.502 del 1992, istitutivo delle AUSL, i soggetti obbligati ad assumere a proprio carico i debiti degli organismi soppressi mediante apposite gestioni a stralcio (di pertinenza delle Regioni anche dopo la trasformazione in gestioni liquidatorie affidate ai direttori generali delle nuove aziende) sono le stesse Regioni: articoli 6, primo comma, della legge n.724 del 1994 e 2, quattordicesimo comma, della legge n.549 del 1985”.

Leggi la motivazione della sentenza

Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, Sentenza 7 dicembre 2005 n. 27001

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso principale e quello incidentale hanno dato luogo a procedimenti diversi, che debbono essere riuniti, perché riguardano impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza (art. 335 cod. proc. civ.).

2. Nell’ordine logico deve essere esaminato per primo il ricorso incidentale del Comune di Arnesano che pone la questione preliminarmente di merito, rilevabile d’ufficio, della legittimazione passiva del Comune: Cass. 6 agosto 2004, n.15161.

2.1. La Corte di appello di Lecce, in punto di legittimazione passiva, ha rigettato l’eccezione di carenza della legittimazione, svolgendo queste considerazioni.

L’art. 6 della legge della Regione Puglia 3 aprile 1985 n.12 dispone che il recupero dei cani randagi spetta ai servizi sanitari delle unità sanitarie locali, le quali sono organi che esercitano funzioni proprie dei Comuni. Pertanto a carico del Comune di Arnesano esisteva un vero e proprio obbligo giuridico di vigilare sul fenomeno del randagismo e di intervenire tramite le unità sanitarie locali.

Con i motivi del ricorso incidentale il Comune sostiene in contrario: a) che le unità sanitarie locali e le aziende sanitarie locali non sono organi dei Comuni, ma sono soggetti giuridici dotati di autonomia personalità giuridica e di autonomia patrimoniale; b) che l’art. 6 della legge della Regione Puglia n.12 del 1985 dispone che spetta ai servizi veterinari delle usl il recupero dei cani randagi.

I motivi sono fondati.

2.2. In questo giudizio non può essere contestato che la vigilanza sui cani randagi spettava alle unità sanitarie locali e, per esse, alla aziende sanitarie locali succedute per legge alle prime. Lo dispone l’art. 6 della legge della Regione Puglia n.12 del 1985, secondo la quale spetta ai servizi veterinari delle USL il recupero dei cani randagi.

Il problema da risolvere, piuttosto, è quello della posizione delle unità sanitarie locali o delle aziende sanitarie locali verso i Comuni.

2.3. Dopo la soppressione delle USL, operata dal d.lgs n.502 del 1992, istitutivo delle AUSL, i soggetti obbligati ad assumere a proprio carico i debiti degli organismi soppressi mediante apposite gestioni a stralcio (di pertinenza delle Regioni anche dopo la trasformazione in gestioni liquidatorie affidate ai direttori generali delle nuove aziende) sono le stesse Regioni: articoli 6, primo comma, della legge n.724 del 1994 e 2, quattordicesimo comma, della legge n.549 del 1985.

Prima di queste trasformazioni, le unità sanitarie locali erano costituite come organi d’ufficio del comune ed erano munite di autonoma soggettività nella gestione del servizio presidi ed istituti sanitari.

2.4 Da questa premessa si ricava che, con riferimento all’oggetto di questo giudizio, la locale azienda sanitaria, succeduta alla usl, doveva essere considerata soggetto giuridico autonomo rispetto al Comune di Arnesano, sul quale, quindi, non poteva ricadere il giudizio di imputazione dei danni subiti della minore Anna C..

3. Le conclusioni raggiunte non consentono l’esame del ricorso principale proposto da Maurizio C. ed Elisabetta S., i quali, con i tre motivi del ricorso, hanno addebitato alla sentenza impugnata i seguenti errori: a) omessa valutazione dei risultati dell’istruttoria compiuta sulla causale del danno; b) omessa e contraddittoria motivazione sul punto del mancato riconoscimento di un danno superiore a quello liquidato nella sentenza di primo grado.

4. Le spese di questo giudizio possono essere interamente compensate, ricorrendo giustificati motivi.




p.q.m.




La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso incidentale e dichiara assorbito l’esame del ricorso principale. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione, il giorno 14 ottobre 2005.


Il Presidente




Depositato in cancelleria il 7 dicembre 2005.




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