L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato le istruzioni per verificare la regolarità dei tirocini formativi extracurricolari

di Gabriella Lax - Maxi sanzioni in arrivo se il tirocinio supera la durata massima prevista. Con la circolare numero 8, del 18 aprile 2018 (sotto allegata), l'Ispettorato Nazionale del Lavoro dà istruzioni operative agli ispettori per verificare la legittimità e la regolarità dei tirocini formativi extracurricolari.

I controlli verranno fatti in sinergia con le Regioni per verificare se i soggetti ospitanti, ossia aziende o enti, abbiano attivato un numero di tirocini particolarmente elevato in rapporto all'organico aziendale.

La verifica sarà fatta solo per i tirocini extracurricolari, quelli cioè indirizzati all'inserimento nel mondo del lavoro dei giovani. I controlli dunque non riguarderanno i tirocini curricolari all'interno del piano di studi universitario.

Per le verifiche, punto di riferimento per gli ispettori del lavoro sarà la normativa regionale che disciplina la materia.

Vediamo nel dettaglio quali istruzioni sono state fornite dall'Ispettorato del Lavoro e quali sanzioni sono previste se si viola la normativa regionale.

Tirocinio, il contenuto delle ispezioni

Secondo la circolare, le verifiche valuteranno la bontà dei tirocini, partendo dal riscontro dell'elemento formativo. La verifica, per questo motivo, dovrà essere condotta complessivamente sulle modalità di svolgimento del tirocinio, in modo da verificare se l'attività del tirocinante sia effettivamente funzionale all'apprendimento e non piuttosto all'esercizio di una mera prestazione lavorativa.

La circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce quali sono le ipotesi di violazione della normativa regionale che riguardano: l'attivazione di un tirocinio per attività che non necessitano di un periodo formativo; l'assenza di uno degli elementi essenziali, quali ad esempio la convenzione di tirocinio o il Piano formativo individuale; infine, la violazione dei requisiti soggettivi previsti in capo al tirocinante, al soggetto ospitante e al promotore.

Per escludere che il tirocinio non si trasformi in una prestazione lavorativa vera e propria, andrà escluso l'assoggettamento del tirocinante alle stesse regole a cui è sottoposto il personale dipendente in relazione. Soprattutto rispetto alla gestione delle presenze e all'organizzazione dell'orario, o l'imposizione al tirocinante di standard di rendimento periodici, in funzione del raggiungimento degli obiettivi produttivi aziendali.

Se gli ispettori, nel corso delle verifiche, dovessero riscontrare l'assenza dei requisiti o la violazione delle norme regionali che regolano il tirocinio, dovranno ricondurre quel rapporto alla forma comune, ossia al rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. A tal proposito, la circolare elenca i casi di violazione delle norme regionali che hanno in comune il fatto di compromettere la natura formativa del tirocinio.

Tirocinio oltre la durata massima: le sanzioni

La maxi sanzione si ha in caso di superamento della durata massima del tirocinio fissata dalle norme regionali. Poiché il prolungamento del tirocinio, superata la durata massima, si configura come una prosecuzione di fatto di un rapporto di lavoro senza comunicazione preventiva, le sanzioni possono essere di 9 mila, 18 mila o 36 mila euro, in proporzione al fatto che il superamento sia di 30, 60 o più giorni, con la riqualificazione del rapporto nella specie dipendente a tempo indeterminato.

Si specifica che la maxi-sanzione è esclusa se il tirocinio supera la durata fissata dal piano formativo individuale, ma non supera quella massima stabilita da legge regionale.

Circolare Inl n. 8/2018

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