Per la Cassazione, anche se il giudice può depositare la sentenza nei giorni festivi, la pubblicazione è attività della Cancelleria che, evidentemente, avviene solo in quelli feriali

di Lucia Izzo - In materia di processo civile telematico, la sentenza potrà essere depositata dal giudice in un giorno festivo, ma per la pubblicazione sarà necessario l'intervento della Cancelleria che, evidentemente, non potrà che avvenire in un giorno feriale. Da quel momento decorreranno i termini per l'impugnazione.

Lo ha rammentato la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 9345/2018 (qui sotto allegata) pronunciandosi contro una sentenza della Corte d'Appello la quale aveva dichiarato inammissibile il ricorso perché tardivo, in quanto proposto il giorno successivo allo spirare del termine "lungo" di cui all'articolo 327 c.p.c.


In Cassazione, il ricorrente evidenzia come la pronuncia resa tra le parti dal Tribunale, oggetto di impugnazione in appello, era stata depositata il 26 aprile 2015, che cadeva di domenica. Pertanto, il termine "lungo" per l'impugnazione si sarebbe dovuto computare a far data dal giorno successivo, con la conseguenza che l'appello doveva ritenersi proposto l'ultimo giorno utile.

PCT: la sentenza può essere depositata, ma non pubblicata in un giorno festivo

Gli Ermellini approfittano della vicenda sottoposta alla loro attenzione per fornire importanti chiarimenti in tema di processo civile telematico: a seguito dell'introduzione del PCT, chiarisce il Collegio, è ben possibile che il giudice provveda al deposito della sentenza in un giorno festivo.


Infatti, ex artt. 15 del d.m. 44/2011 e 16-bis, co. 9-bis del d.l. 179/2012, non è necessaria la firma digitale del cancelliere per l'accettazione dei provvedimenti e dei verbali telematici dei giudici, nemmeno laddove si tratti di sentenze depositate telematicamente.


Ciononostante, il congegno del deposito telematico della sentenza non esclude il rilievo della successiva pubblicazione di essa a opera del cancelliere, ex art. 133 c.p.c. poiché "l'attività di deposito telematico del fascicolo informatico delle sentenze redatte in formato elettronico ... è soltanto avviata dal giudice" e sarà, dunque, "sempre indispensabile l'intervento del cancelliere".


Il magistrato che ha redatto la sentenza in formato elettronico, dopo avervi apposto la propria firma digitale, non effettua personalmente il deposito, ma trasmette telematicamente in cancelleria il documento affinché il cancelliere ("accettando" il documento) possa provvedere al deposito e quindi alla pubblicazione: quest'ultimo evento renderà definitivo il testo della sentenza e ne impedirà la modificazione anche da parte del giudice che ne è stato autore.


Per gli Ermellini, dunque, appare contraddittorio e fuori luogo il richiamo alla regola di cui all'art. 155 c.p.c. (giacché si sostiene al tempo stesso che la pubblicazione abbia avuto effettivamente luogo il 27 aprile e non il 26): essa, difatti, opera nei riguardi dei termini ad quem, ma non incide sull'individuazione dei termini a quo, che ben possono in linea di principio cadere in un giorno festivo.


Coglie nel segno, invece, l'argomento con il quale viene in sostanza denunciato un errore materiale nell'attribuzione alla sentenza della data di pubblicazione del 26 aprile: è difatti evidentemente impossibile che la cancelleria abbia operato in tale data, cadente in un giorno festivo, sicché la pubblicazione non può aver avuto luogo prima del successivo 27 aprile.


Con l'ulteriore conseguenza che l'appello è stato spiegato almeno l'ultimo giorno utile. Pertanto, la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte d'appello.


Cass., VI civ., ord. n. 9345/2018

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