La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7659/2018, non ha affatto assolto il medico che cura il paziente affetto da carcinoma con le terapie di tipo ayurvedico e non con la chemioterapia
di Paolo M. Storani - Il nostro quotidiano torna ad occuparsi della questione della asserita "assoluzione" per il medico che cura con la medicina ayurvedica dal momento ch'è bene non lanciare messaggi tanto insidiosi quanto inesatti.

In realtà, gli strali della S.C. si appuntano sulla sentenza della Corte distrettuale veneziana, ravvisando "il vizio di mancanza di motivazione, riscontrabile allorché quest'ultima venga completamente omessa ma anche quando sia priva di singoli momenti esplicativi in ordine ai temi sui quali deve vertere il giudizio".

Prima di addentrarmi nei meandri della sentenza vorrei rivolgere un pensiero ad una delle persone che ho più stimato nella mia vita, Tiziano Terzani, che purtroppo dovette scegliere dove e come curarsi: la medicina ufficiale, quella tradizionale, o quella "alternativa".

"I nomi, se non altro, suonano più attraenti: Ayurveda, pranoterapia, agopuntura, yoga, omeopatia, erbe cinesi, reiki, e - perché no? - i guaritori, filippini o no" (Terzani T., Un altro giro di giostra, pag. 11, Tea, Milano, 2004).

Ebbene, l'uomo che era stato l'autore di quel capolavoro ch'è Un indovino mi disse optò per la "scienza".

Pratiche non convenzionali e rimedi che non possiedono evidenza scientifica possono essere utilizzati dai medici soltanto ai sensi dell'art. 15 del Codice Deontologico, vale a dire senza compromettere le cure necessarie al trattamento della patologia secondo le evidenze scientifiche. In ogni caso il medico deve raccogliere il consenso informato sul corretto utilizzo delle terapie non convenzionali, evidenziando che non possono essere usate come cura, in quanto scientificamente non ne è provata l'efficacia.

1. Inquadramento

2. Il contenuto del ricorso per cassazione

3. Il significato della pronuncia

4. Il giudizio controfattuale

Inquadramento

In una materia delicatissima come quella della cura dei tumori ha destato grandissimo clamore mediatico il lancio della sentenza n. 7659 del 16 febbraio 2018 della Sez. IV della Corte di Cassazione Penale, Pres. Francesco Maria Ciampi, Rel. Emanuele Di Salvo, con cui gli Ermellini, nel cassare la pronuncia 28-04-2016 della Corte di Appello di Venezia, avrebbero "assolto" il medico chirurgo che avrebbe curato il tumore - la persona, un uomo, era affetta da adenocarcinoma rettale infiltrante - assumendo dei medicamenti naturali e seguendo una dieta vegetariana.

Talché, la conseguenza è che la massima che ne discenderebbe erroneamente è: "non risponde di omicidio ex articolo 589 c.p. il medico che convince la paziente malata di tumore a curarsi con la sola medicina ayurvedica".

In realtà, le cose stanno in modo molto diverso.

Il bandolo della matassa è che il giudice, in particolare il collegio della Corte Distrettuale lagunare, non può motivare come gli pare e la struttura normativa della motivazione si compone di ipotesi e di prove. Le sentenze non debbono esporre troppo, né troppo poco, bensì l'essenziale.

Qui la Suprema Corte, come preannunciato nel preambolo, ravvisa addirittura la "mancanza di motivazione" richiamando i propri precedenti n. 27151 del 27 giugno 2011 e n. 35918/2009.

Il contenuto del ricorso per cassazione del medico chirurgo

Ricorrente era il medico chirurgo che deduce violazione di legge e vizio di motivazione poiché il paziente Z., poi deceduto, aveva dichiarato di rifiutare ogni cura tradizionale e di volersi curare solo con la medicina ayurvedica "specificando di essere sempre stato convinto di ciò, ancor prima di conoscere il dr. S.".

Il significato della pronuncia

La Corte di Appello di Venezia sul fatto aveva evidenziato che "il paziente, che era orientato ad operarsi, dopo la visita, a Bologna, ai primi di febbraio 2003, con il dr. S. (n.d.r.: l'imputato), cambiò idea, non volendo più sottoporsi all'intervento chirurgico, in quanto quest'ultimo medico gli aveva garantito che, con le sue cure, lo avrebbe guarito".

Cosa era accaduto? "... il S., al quale il paziente si era totalmente affidato, gli prospettò la curabilità del tumore con i prodotti ayurvedici, senza chiaramente ed esplicitamente informarlo che tali cure, che per il Z. (n.d.r.: il paziente) costituivano una novità, non lo avrebbero portato alla guarigione e non gli avrebbero neanche assicurato tempi di sopravvivenza superiori a quelli inerenti alle cure tradizionali o una sintomatologia meno dolorosa".

Pertanto, sotto tale profilo "l'impianto argomentativo a sostegno del decisum è dunque puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice (n.d.r.: Corte di Appello di Venezia) e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede".

Il primo motivo del medico chirurgo è, dunque, rigettato.

Il giudizio controfattuale

A questo punto la S.C. estende il proprio esame al secondo motivo di ricorso, riguardante la causalità, e lo ritiene fondato.

Pertanto, è l'esistenza del nesso di causalità che dovrebbe confermare o meno l'ipotesi accusatoria.

Quindi, "pensando assente... la condotta antigiuridica tenuta dall'imputato" la Corte di Cassazione si interroga se la situazione, in difetto di tale condizione, si sarebbe verificata oppure no la medesima conseguenza.

Se così fosse, la condotta antigiuridica dell'imputato non rappresenterebbe la causa dell'evento.

Allora, il giudice avrebbe dovuto ricostruire con precisione gli anelli della sequenza fattuale che ha condotto all'evento: ipotizzandosi come realizzata la condotta esigibile da parte del sanitario, l'evento lesivo sarebbe stato evitato o posticipato? Ovvero l'evento si sarebbe verificato con minore intensità lesiva?

In questo caso manca un itinerario argomentativo del giudice collegiale lagunare che spieghi il nesso di causalità.

Non risponde al vero che il medico non può ritenersi responsabile in quanto non sono stati provati gli eventuali effetti benefici della medicina tradizionale.

La famosa sentenza Franzese dell'11 settembre 2002, n. 30328, ha già detto tutto a Sezioni Unite e non è questo il luogo ove soffermarsi ancora su tali problematiche.

Rinvio alla Corte di Appello Civile di Venezia per l'ulteriore corso dal momento che con la sentenza penale di appello si era "dichiarato non doversi procedere per prescrizione, riducendo il quantum del risarcimento del danno derivante dal reato di cui all'art. 589 c.p.".

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