Per la Cassazione non va archiviato per particolare tenuità del fatto il processo contro gli indagati per il reato di violazione del diritto d'autore commesso per aver guardato la pay per view abusivamente

di Lucia Izzo - Niente archiviazione per particolare tenuità del fatto contro gli indagati per il reato di violazione del diritto d'autore commesso per aver guardato la pay per view abusivamente.

Il codice di rito, infatti, sancisce la natura speciale di tale procedimento di archiviazione, richiedendo al giudice di fissare udienza camerale per sentire le parti ove una di queste si opponga alla richiesta del P.M., non potendo il giudice disporre de plano neppure per una causa petendi diversa da quella chiesta del pubblico ministero.


Lo ha precisato la Corte di Cassazione, terza sezione penale, nella sentenza n. 15124/2018 (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso di Mediaset contro il decreto con cui il G.I.P. aveva disposto l'archiviazione del procedimento per infondatezza della notizia di reato e per la sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità dei fatti ex articolo 131-bis del codice penale.

La vicenda

In particolare, le circa 110 persone iscritte al registro degli indagati (con riferimento alla notizia di reato di cui all'articolo 171-octies della legge 633 del 1941) erano indiziate di aver abusivamente fruito, tramite metodi fraudolenti, della visione dei contenuti della piattaforma televisiva pay per-view Mediaset Premium.


Dietro il comportamento abusivo vi era una vera e propria organizzazione con sede in Liguria la quale, attraverso sofisticate apparecchiature, era in grado di captare il segnale criptato e quindi di "girarlo" a coloro che ne facessero richiesta e che pagassero il servizio (illecito) offerto.


L'azienda aveva lamentato un danno stimato in 580 milioni di euro e chiesto a supporto delle proprie affermazioni, come nuovo atto di indagine, l'escussione di una fonte di prova che riferisse sull'entità del danno cagionato dai fatti per i quali era stato instaurato il procedimento penale nonché con riferimento a tutte le azioni assunte dall'azienda per contrastare il fenomeno della pirateria.

Il primo giudice, dopo avere affermato la mancanza di pertinenza con i fatti oggetto del procedimento del tema di prova sollecitato dall'opponente, aveva condiviso la richiesta di archiviazione proposta dal P.M. e accolto le sue conclusioni circa l'applicabilità al caso in esame della causa di non punibilità di cui all'articolo 131-bis del codice penale.

Per il Pubblico Ministero le condotte ascritte agli indagati sarebbero state "bagattellari" e avrebbero comportato agli utenti un beneficio economico trascurabile, generando al tempo stesso un danno limitatissimo al titolare dei diritti televisivi ed osservando come fosse anche assai dubbia la stessa configurazione dell'ipotesi delittuosa ascritta agli indagati.


Una decisione contestata da Mediaset in Cassazione: secondo la società a fronte della sua rituale opposizione alla richiesta di archiviazione, formulata ex art. 411, comma 1-bis, c.p.p., il giudice avrebbe dovuto celebrare l'udienza camerale, stante anche l'opposizione con la quale la società aveva chiesto promuoversi azione penale. Doglianze che gli Ermellini ritengono fondate.

Cassazione: la natura speciale dell'archiviazione per particolare tenuità del fatto

Il Collegio ritiene importante evidenziare come l'archiviazione per la particolare tenuità del fatto possieda caratteri di specialità rispetto ai modelli di archiviazione originariamente previsti dal codice di rito in quanto, a seguito della richiesta in tal senso formulata dal P.M., il comma 1-bis dell'articolo 411 espressamente richiede l'osservanza un particolare meccanismo procedurale, innescato dall'avviso che il P.M. stesso deve inoltrare alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa.


A queste viene concesso, nel termine di dieci giorni, di prendere visione degli atti e presentare opposizione al G.I.P. in cui indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta di archiviazione per la particolare tenuità del fatto.


In mancanza di opposizione, o quando questa si riveli inammissibile, il giudice procederà senza formalità pronunciando decreto motivato in caso di accoglimento della richiesta di archiviazione; invece, ove sia avanzata un'opposizione ammissibile, il giudice dovrà fissare entro tre giorni la data dell'udienza in camera di consiglio (cfr. art. 127 c.p.p.), e darne avviso al P.M., all'indagato e alla persona offesa. Se dopo aver sentito le parti il giudice ritiene comunque di accogliere la richiesta del P.M., provvederà con ordinanza, in caso contrario dovrà restituire gli atti al pubblico ministero.


Quale conseguenze della natura speciale del procedimento di archiviazione per la particolare tenuità, il giudice non potrà de plano disporre l'archiviazione per una causa petendi diversa da quella azionata dal pubblico ministero (es. infondatezza del reato).


In secondo luogo, formulate dalle parti specifiche ragioni di dissenso, il giudice non potrà de plano neppure sindacare nel merito tali ragioni ma dovrà, se l'atto di opposizione non è inammissibile (perché tardivo o perché presentato da persona non legittimata o perché mancante delle ragioni del dissenso), fissare l'udienza camerale e solo, all'esito, decidere sulla richiesta di archiviazione.

Pay per view abusiva: nulla l'archiviazione per particolare tenuità senza osservanza della procedura speciale

Ne consegue che il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto, pronunciato ai sensi dell'art. 411, comma primo, c.p.p., è nullo se emesso senza l'osservanza della speciale procedura prevista al comma primo bis di detta norma.

Ed è quanto avvenuto nel caso di specie in cui, a fronte della formale opposizione della società televisiva, con cui si articolavano censure proprio in ordine alla impossibilità di ritenere il fatto di particolare tenuità, il G.I.P. avrebbe dovuto fissare l'udienza prevista dall'articolo 409, comma 2, del codice di procedura penale, astenendosi dal disporre l'archiviazione per la ritenuta infondatezza della notizia di reato. Ogni altra questione sarebbe dovuta essere risolta dal G.I.P. solo a seguito dell'udienza camerale.

Il G.I.P., invece, ha trattato la sollecitazione investigativa alla stregua dei criteri di giudizio diretti a valutare l'ipotesi, del tutto diversa, dell'archiviazione per manifesta infondatezza della notizia di reato, esulante dal petitum e dalla causa petendi per le quali era stato investito e pertanto incorrendo nel vizio di violazione di legge denunciato. Il provvedimento di archiviazione va pertanto annullato e gli atti trasmessi al Tribunale per l'ulteriore corso.

Cass., III pen., sent. 15124/2018

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