Disciplina e considerazioni sul D.M. 12 agosto 2015, n.144, anche alla luce della sentenza del TAR Lazio

di Carlo Casini - Dopo tanti anni di vacatio legis il legislatore ha dato una risposta a chi richiedeva che al pari di altri ordinamenti europei, anche in Italia fosse regolarizzata la professione forense nelle sue articolazioni specialistiche.

Il primo articolo del Decreto infatti recita "Il presente regolamento disciplina le modalità per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista".

Che il provvedimento non abbia riscosso plenari successi interni è evidente dalla sentenza 931/2018 resa dal TAR Lazio che ha respinto il ricorso di due avvocati per l'annullamento del D.M. Giustizia 12 agosto 2015, n.144 "Regolamento per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista".

Specializzazioni avvocati: le novità del decreto

All'articolo 3 vengono elencate tutte le materie di specializzazione, mentre all'articolo 4 viene fatto presente che il novero delle 18 materie è naturalmente ampliabile nel tempo per sopravvenute esigente in tal senso. Saranno i Consigli dell'Ordine a formare ed aggiornare l'elenco dei professionisti specialisti.

Proprio al Consiglio dell'Ordine d'appartenenza l'avvocato dovrà rivolgere la domanda, possedendo alternativamente o cogiuntamente i seguenti requisiti (art.6):

a) negli ultimi cinque anni ha frequentato con esito positivo i corsi di specializzazione di cui all'articolo 7, oppure ha maturato una comprovata esperienza nel settore di specializzazione ai sensi dell'articolo 8 (comprovata esperienza che si raggiunge con l'iscrizione all'albo da otto anni e con almeno cinque anni di esercizio della professione nel settore di specializzazione in modo assiduo, continuativo e prevalente.);

b) non ha riportato, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda, una sanzione disciplinare definitiva, diversa dall'avvertimento, conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale;

c) non ha subito, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, la revoca del titolo di specialista.

E' prevista una rendicontazione triennale per dimostrare che l'attività è svolta in maniera continuativa o alternativamente si può dar prova dei percorsi di aggiornamento professionale intrapresi in merito.

La revoca della specializzazione può avvenire per gravi sanzioni disciplinari (diverse dall'avvertimento) o per mancata ottemperanza agli obblighi di aggiornamento professionale e di continuità dell'attività professionale.

Avvocati: specializzazioni necessarie

Terminata l'analisi della disciplina del Decreto, è bene soffermarsi su dei dati non prettamente giuridici ma che sul piano del giudizio di valore contano: la situazione censoria degli avvocati nel 1980 in Italia era di 48mila unità. Nel 2017, venivano contati 237 mila avvocati, circa il 500% in più. Le ragioni di una tale rapida espansione nel numero si possono cogliere nel prestigio (forse anche troppo decantato) di cui ha goduto la professione per diversi anni.

Purtroppo, con l'aumentare del numero degli avvocati non si può certo dire che sia aumentato proporzionalmente il prestigio della professione. Ma anzi, questo sovrannumero di iscritti agli albi ha creato una situazione di calo della mole di lavoro, concorrenza che non di rado è sleale (in beffa ai doveri deontologici), ma soprattutto ha portato alla creazione di quelle mitologiche figure detti "avvocati tutto fare o azzeccagarbugli" che pur di battere cassa dai propri clienti accettano qualsiasi mandato in qualsiasi settore del diritto magari senza la ben che minima preparazione e esperienza professionale pregressa.

Ecco, tra tutte, credo che sia particolarmente rivolto a figure come quelle suindicate l'intervento normativo compiuto con il D.M. a cura del Ministro Orlando. Un intervento del genere, può solo avere benefici per la professione. Tanto in chiave collettiva, quanto soggettiva.

Non so quali siano le ragioni logiche che spingono a contestare (tanto da chiederne l'annullamento in sede giurisdizionale da parte di alcuni) il suddetto provvedimento ma a parere di chi scrive, è un giusto intervento sia per tutelare la clientela, che per tutelare il prestigio di tutta la professione.

Avv. Carlo Casini - Roma, cap 00192, Via Cola Di Rienzo n. 111
Mail: avv.carlo.casini@gmail.com
PEC: carlocasini@ordineavvocatiroma.org

Link correlati:
https://www.studiocataldi.it/articoli/28297-consiglio-stato-ok-a-specializzazioni-avvocati.asp

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: