Allo studio dei tecnici di palazzo Chigi una mini sanzione per gli assegni irregolari che non riportano la dicitura non trasferibile

di Gabriella Lax - Una mini-sanzione come soluzione veloce per la problematica delle nuove sanzioni applicate agli assegni da mille euro a salire emessi senza la dicitura "non trasferibile". L'obiettivo è assicurare che la sanzione amministrativa pecuniaria, e la relativa oblazione, sia ragionevole e proporzionata rispetto al valore dell'operazione.

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Assegni senza dicitura "non trasferibile": cercasi soluzione

Come riporta il Sole 24 Ore, escludendo l'ipotesi di riciclaggio, si pensa che si potrà trovare più facilmente una soluzione proponendo una mini-sanzione ovvero una "multa" non superiore a un decimo dell'importo trasferito per gli importi più bassi, come ad esempio potrebbero essere considerati quelli fino a 30mila euro.

La soluzione è suggerita dalla direttiva comunitaria sull'utilizzo dei dati antiriciclaggio per i controlli fiscali, come richiesto dalla commissione Finanze della Camera. Considerando che c'è tempo fino all'estate (proroga dei termini inclusi) per far valere le nuove disposizioni comunitarie, non è dato sapere neppure quando potrebbero arrivare i correttivi dell'attuale sanzione che dal 4 luglio 2017 va da 3mila a 50mila euro (prima era proporzionale dall'1% al 40%) per chi ha omesso anche involontariamente la clausola di non trasferibilità sugli assegni con importo a partire da mille euro.

Tornando alle cifre, sarebbero circa 1.700 gli assegni contestati, ma non finiscono qui i numeri: la contestazione è doppia, raccoglie circa 3400 soggetti: perché riguarda sia chi ha emesso lo strumento di pagamento irregolare, sia chi l'ha ricevuto.

Già in 107 hanno scelto la strada dell'oblazione

Finora nessuna sanzione comminata, ma in 107 hanno scelto la strada dell'oblazione. Chi ha deciso di pagare non potrà tornare indietro e, in caso di sopravvenienza di una norma che riduca la sanzione, non sarà possibile approfittarne. Per l'antiriciclaggio operano infatti principi già collaudati nell'applicazione della legge 689/1981 e cioè l'impossibilità di far valere eventuali circostanze favorevoli (Corte costituzionale 468/2005).

Nel caso non si sia costretti a pagare subito l'oblazione, si consideri che passerà circa un anno prima che le ragionerie emettano i decreti per costringere a pagare. Le stesse Ragionerie sono in attesa del parere di una Commissione presso il Mef, a cui tocca stabilire i criteri generali di valutazione dei comportamenti di sospetto riciclaggio.

Di seguito spetterà al Ministero adottare specifici decreti che quantificheranno le sanzioni: con importi che variano da 3mila a 50mila euro. Di certo la Commissione centrale terrà in considerazione le situazioni più banali, quelle più lontane dai rischi di riciclaggio, sanzionandole con il minimo (oggi, 3mila euro).


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