Il tribunale di Savona ricorda i "limiti" della servitù di passaggio conformandosi all'orientamento della Cassazione

Quali attività sono necessarie all'esercizio della servitù di passaggio? A ricordarle è una recente sentenza del tribunale di Savona, il quale, conformandosi all'orientamento della Cassazione, ha rigettato le istanze di alcuni condomini nei confronti dei proprietari di un cancello insistente su una strada sulla quale i primi godevano di una servitù di passaggio.

La vicenda

Nella sentenza 114/2018 del Tribunale di Savona la parte attrice richiede l'immediata rimessione in pristino dello stato dei luoghi, nonché la cessazione di ogni altra condotta atta a turbare od impedire l' esercizio del diritto da parte di tutti i condomini.

Scarica la Sentenza 114/2018 del Tribunale di Savona

Non solo; in via subordinata richiede di accertare e dichiarare l'esistenza di una servitù di passaggio gravante sul tratto di strada.

Da ultimo, in ulteriore subordine, richiedono la cessazione di ogni condotta ostativa del convenuto, dovendo egli fornire le chiavi ed il telecomando per l' apertura elettrica del cancello, consentendo loro di oltrepassarlo, onde effettuarvi le manovre necessarie, al fine di entrare nei box con le autovetture.

La parte convenuta si limita a richiedere il respingimento di tutte le domande attoree; in via riconvenzionale richiede anche la cessazione della turbativa e della molestia.

Servitù di passaggio e cancello

Il pomo della discordia risiede nell'apposizione di un cancello che impedisce agli attori un agevole spazio di manovra. Gli attori hanno ulteriormente richiesto, in forza di un contratto di compravendita, di essere riconosciuti come proprietari della strada in cui è stato collocato il cancello dalla convenuta ed in via subordinata di essere titolari di un diritto di servitù di passo sulla medesima strada; a loro avviso tale diritto non era compiutamente esercitabile a causa della presenza nella strada "x" del cancello.

Pacifico che la strada "x" risulta gravata da una servitù di passaggio pedonale e carraio a favore degli attori, è necessario capire se la collocazione del cancello in questione violi o meno i diritti attorei.

Il manufatto in questione è posizionato in un punto della strada "x" successivo all' arrivo ai box degli attori e non intralcia, quindi, il percorso per collegare la strada pubblica ai box. Al contempo, però, come si evince dalla CTU, «risulta indispensabile che i veicoli, una volta raggiunta la corte prospiciente le autorimesse, provvedano all' inversione di marcia per ritornare sulla strada principale.»

Ciò che viene denunciato è lo scarsissimo spazio di manovra per macchine di taglia medio-grande, dovuto alla presenza del cancello in questione che limiterebbe l'accesso ad una strada che si allargherebbe, impedendo l'esercizio delle manovre in poco tempo e sicurezza.

Per compiere l'asserita manovra, però, è necessario non solo entrare nella proprietà dei convenuti, ma anche superare i confini della strada "x" ed operare nella strada "z", quest'ultima non gravata da nessuna servitù di passaggio.

In sostanza è sicuramente vero che gli attori possono attraversare la strada "x" ma è altrettanto vero che la servitù esistente su questa strada non può crearne un'altra sulla strada confinante, essendo tipici i modi di acquisto della servitù ex articolo 1031 c.c.

La decisione del tribunale

Per dovere di completezza, va evidenziato come sia stata accolta la domanda riconvenzionale di inibire agli attori di parcheggiare sulla strada "x" sulla quale detengono una servitù di passaggio.

A norma della sentenza 637/80 della Cassazione, ricorda infine il tribunale, «la servitù di passaggio gravante su di un fondo non è comprensiva anche della facoltà di sostare nel fondo con i mezzi di locomozione adoperati, non rientrando tale attività tra quelle che sono necessarie allo esercizio della servitù a norma dell'art 1064 c.c.».

Dott. Michel Simion

Giuridica.net



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