La Suprema Corte conferma l'irrilevanza del dato della minima perdita di esercizio e la condanna senza sospensione condizionale della pena al genitore inadempiente

di Lucia Izzo - Nessuna sospensione condizionale della pena nei confronti dei genitore che non versa il mantenimento dovuto nei confronti del figlio minore. Non serve a evitare la condanna ex art. 570 c.p. neppure il dato della minima perdita di esercizio dell'azienda dell'onerato, indicata nella dichiarazione fiscale, ma senza produrre i documenti utili per una valutazione complessiva.

La vicenda

Tanto si desume dalla sentenza n. 9018/2018 (qui sotto allegata) che la sesta sezione penale della Cassazione ha depositato lo scorso 27 febbraio.


Il ricorso era stato proposto da un padre contro la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato in parte la sua condanna, ex art. 570 c.p. in quanto l'uomo aveva omesso di versare le somme dovute per il mantenimento del figlio minore.

Mantenimento figli: niente sospensione condizionale della pena al padre inadempiente

In Cassazione, la difesa ritiene che il giudice a quo non abbia valutato la sua mancata percezione di reddito relativamente all'anno 2009, nonché la circostanza che il bilancio della sua azienda fosse stato in perdita sino al primo semestre del 2010. Situazioni che avrebbero provato la sua incapacità economica.


In realtà, evidenzia la Cassazione, la sentenza impugnata appare motivata in modo analitico, mentre non è consentita in sede di legittimità una nuova valutazione dei profili in fatto su cui il provvedimento stesso ha motivato.


In particolare, chiariscono gli Ermellini, la Corte territoriale ha sottolineato l'irrilevanza del dato della minima perdita di esercizio indicata in dichiarazione fiscale, un dato che il ricorrente aveva citato, ma non aveva accompagnato con alcuna documentazione utile che consentisse una valutazione complessiva.


Nulla di fatto anche per la richiesta di sospensione condizionale della pena negata dal giudice d'appello il quale ha preso adeguatamente posizione sul punto sottolineando argomenti chiaramente contrari al riconoscimento del beneficio.

Cass., VI pen., sent. n. 9018/2018

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