Per affermare la responsabilità del proprietario occorre accertare che egli al momento della stipula del contratto poteva prevedere le immissioni moleste

di Valeria Zeppilli - Se l'inquilino è troppo rumoroso, è lui e solo lui che è chiamato a rispondere dei danni cagionati ai vicini di casa con le sue immissioni moleste, senza che la legittimazione passiva in giudizio del proprietario possa comportare un suo automatico coinvolgimento economico nella vicenda.

La sentenza numero 4908/2018 (qui sotto allegata) della Corte di cassazione è infatti chiara nell'escludere che dall'eventuale sussistenza della legittimazione passiva in giudizio del proprietario nel caso in cui il detentore del suo immobile produca delle immissioni rumorose moleste possa farsi discendere la sua automatica responsabilità per il risarcimento dei danni arrecati a terzi.

Colpa e nesso di causalità

La responsabilità, infatti, non può prescindere dall'elemento soggettivo della colpa e dal nesso oggettivo di causalità fra la concessione dell'immobile al conduttore e i danni subiti dai vicini e a tal fine non è sufficiente il mero rapporto di occasionalità.

Per poter affermare la sussistenza di una colpa aquiliana del proprietario dell'immobile concesso in locazione, quindi, si deve accertare in concreto che, "al momento della stipula del contratto di locazione, il proprietario avrebbe potuto prefigurarsi, impiegando la diligenza di cui all'art. 1176 c.c., che il conduttore avrebbe certamente recato danni a terzi".

In assenza di tale accertamento o se esso dà esito negativo, non può essere affermata alcuna responsabilità del locatore.

Corte di cassazione testo sentenza numero 4908/2018
Valeria Zeppilli

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