È diritto di ciascun condomino migliorare l'uso delle aiuole ex art. 1102 c.c.

di Marina Crisafi - Il condomino ha il diritto di migliorare le aiuole comuni con piante e fiori. Così ha deciso la Cassazione, con ordinanza n. 2957 del 7 febbraio 2018 (sotto allegata), respingendo il ricorso di un condominio di Cagliari.

La vicenda

Nella vicenda, l'assemblea condominiale aveva deciso con due diverse delibere che le aiuole e spazi verdi condominiali dovessero essere lasciati liberi da qualsiasi ingombro, provvedendo quindi a rimuovere vasi e piante di un condomino ivi collocate. Veniva, inoltre, sancito il divieto di utilizzare le aiuole condominiali per "piantarvi essenze vegetali, di deporre vasi o materiali sugli spazi comuni e nei pressi di taluni pilastri, nonché la recisione della pianta rampicante collocata nell'aiuola condominiale a ornamento del balcone" del condomino.

Il condomino impugnava le delibere e in appello, il tribunale di Cagliari accoglieva le doglianze, disponendo l'annullamento delle stesse, in quanto contrastanti con gli artt. 1102 e 1136 c.c., quanto rispettivamente alle decisioni concernenti l'uso delle aiuole e spazi comuni, condannando il condominio al risarcimento dei danni per euro 849,29 nei confronti del condomino per la rimozione e distruzione delle piante di sua proprietà, oltre a 3mila euro per lite temeraria.

Il condominio adiva la S.C.

Diritto del condomino piantare fiori nelle aiuole comuni

Ma la Cassazione risponde picche.

Rilevano infatti dal Palazzaccio che la decisione di merito appare in continuità con la giurisprudenza (cfr., Cass. n. 27233/2013) secondo cui "l'art 1102 cod. civ., nel prescrivere che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso, non pone una norma inderogabile; ne consegue che, i suddetti limiti possono essere resi più rigorosi dal regolamento condominiale, o da delibere assembleari adottate con i quorum prescritti dalla legge (fermo restando che non è consentita l'introduzione di un divieto di utilizzazione generalizzato delle parti comuni)".

Nel caso di specie, scrivono i giudici della S.C., l'affermazione del tribunale, secondo la quale sarebbero illegittime, le delibere condominiali impugnate, in quanto, impedendo ai singoli condomini di porre proprie piante a dimora nelle aiuole comuni (con rimozioni di arbusti privati), si ravvisa un "intento emulativo e un abuso di maggioranza", con statuizione secondo cui la piantumazione è "espressione del diritto di ciascun condomino di migliorare l'uso delle aiuole ex art. 1102 c.c., non contrasta con la retta interpretazione di questa norma, pur essendo eventualmente opinabile nel merito". Il ricorso va dunque rigettato.

Cassazione, ordinanza n. 2957/2018

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