Le ultime novità relative al versamento del "ticket" per i casi di licenziamento collettivo spiegate dall'Inps

Arrivano le ultime novità relative al versamento del "ticket" per i casi di licenziamento collettivo. A fare chiarezza è l'Inps con il messaggio dell'8 febbraio 2018, n. 594 (sotto allegato).

Ticket per i casi di licenziamento collettivo

E' la manovra di bilancio 2018 (legge del 27 dicembre 2017, n. 205, G.U. n. 302 del 27 dicembre 2017) a prevedere il raddoppio dell'aliquota applicabile per il calcolo del contributo a carico dei datori di lavoro in caso di licenziamento collettivo.

Dunque l'aliquota passa dal 41% all' 82% del massimale mensile NASpI, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.

Secondo l'Istituto di previdenza l'aumento del contributo riguarda i licenziamenti del periodo di paga "gennaio 2018" (nel caso in cui le relative procedure risultino avviate dopo il 20 ottobre 2017) e che il relativo versamento andrà effettuato entro il giorno 16 marzo 2018.

Sono soggetti all'applicazione «i datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione per il finanziamento dell'integrazione salariale straordinaria (0,90%), ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che, come tali, rientrano nel campo di applicazione della Cigs».

La misura del contributo per i lavoratori con anzianità aziendale diversa da 12, 24 o 36 mesi, deve essere rideterminata in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro.

Inps, messaggio n. 594/2018

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