L'organo amministrativo ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto che modificherà i parametri del d.m. 55/2014 formulando tuttavia alcune osservazioni

di Lucia Izzo - È giunto il parere favorevole del Consiglio di Stato, n. 2703/2017 (qui sotto allegato) sullo schema di decreto del Ministro della giustizia recante modifiche al d.m. del 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (leggi: Avvocati: firmato il nuovo decreto sui compensi).


Si tratta di un intervento normativo volto ad attuare le previsioni di cui all'art. 13, comma 6, della legge professionale forense (n. 247 del 2012), in base al quale un apposito decreto del Ministro della giustizia,, adottato su proposta del Consiglio Nazionale Forense, formulata con cadenza biennale, dovrà individuare i parametri in base ai quali stabilire i compensi dovuti agli avvocati nell'ipotesi in cui non vi sia stata una determinazione consensuale della misura di tali compensi, nel caso di liquidazione giudiziale degli stessi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.

Avvocati: le novità sui compensi

Lo schema prevede numerose novità (per approfondimenti: Avvocati: ecco i nuovi compensi) anche alla luce della recente entrata in vigore della disciplina dell'equo compenso.

Ad esempio, perquanto riguarda mediazione e negoziazione assistita, sarà introdotta un'apposita tabella. I menzionati procedimenti saranno divisi in 3 fasi (attivazione della procesudura, negoziazione e conciliazione) e, per ognuna di queste, saranno previsti compensi specifici in relazione al valore di riferimento che rientrerà nei sei scaglioni contemplati.

Accogliendo i suggerimenti del CNF, inoltre, il dicastero ha scelto di limitare il perimetro di discrezionalità riconosciuto al giudice, individuando delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base al di sotto delle quali non è possibile andare. In sostanza i valori medi delle tabelle potranno essere diminuiti al massimo al 50%, mentre per l'attività istruttoria al massimo al 70%.

Inoltre, è previsto l'aumento, "in tutti i tipi di giudizi", dei compensi dovuti all'avvocato che assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale: il compenso unico passerebbe dal 20% al 30% per ogni soggetto che segua il primo, fino a dieci; l'aumento sarà, invece, dal 5% al 10% per ogni soggetto oltre i primi dieci, sino a massimo trenta soggetti e non più venti.

Ulteriore novità che diviene sempre più concreta, riguarda la possibilità di ottenere nel processo amministrativo, una maggiorazione del compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio quando l'avvocato proponga motivi aggiunti.

Compensi avvocati: parere favorevole ma con osservazioni del Consiglio di Stato

Nel suo parere, Palazzo Spada ha accolto favorevolmente le novità e il contenuto del provvedimento, ma non ha mancato anche di formulare alcune osservazioni per quanto concerne il merito dello schema di decreto.

Il parere sottolinea come la normativa appaia conforme ai principi in materia di parametri per la liquidazione dei compensi agli avvocati, delineati dalla legge professionale, nonchè a quanto previsto in materia da diverse autorevoli sentenze: si tratta, infatti, di modifiche destinate ad aumentare la trasparenza nella determinazione dei compensi e ad assicurare la conformità dei compensi al principio di tutela del decoro professionale.


Tuttavia, la Sezione invita l'amministrazione ad adottare una diversa formulazione di alcuni articoli (artt. 4, comma 1, 12, comma 1 e 19, comma 1 del d.m. n. 55 del 2014) dalla quale emerga con maggiore chiarezza l'inderogabilità delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base da parte degli organi giudicanti.

Palazzo Spada, inoltre, "bacchetta" il Ministero evidenziando che, nonostante le osservazioni del CNF non abbiano carattere vincolante, sarebbe stata opportuna una motivazione sulla scelta di accogliere solo parzialmente le proposte del Consiglio Nazionale Forense (alcune delle quali appaiono "razionali"), mentre invece non sono state esplicitate le ragioni in base alle quali si è proceduto in tal senso.

Infine, la Sezione evidenzia come una verifica circa l'effettivo raggiungimento degli obiettivi che la stessa amministrazione proponente ha fissato, potrà avvenire solo a seguito della concreta applicazione della normativa de qua: pertanto, il Consiglio di Stato invita l'Amministrazione, anche con il contributo del CNF, a predisporre un'adeguata attività di esame e monitoraggio delle pronunce di liquidazione impugnate dinanzi ai competenti organi giurisdizionali in ragione del mancato rispetto dei parametri previsti dalla normativa di cui si converte.


Consiglio di Stato, parere n. 2703/2017

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