Approvato all'unanimità dal Senato il ddl sulla protezione dei testimoni di giustizia. Gentiloni: "più forza a chi rischia per difendere verità e legalità". Le novità e il testo

di Marina Crisafi - La riforma dei testimoni di giustizia è legge. Il Senato ha approvato all'unanimità (179 voti favorevoli) il ddl di riforma sulla protezione dei testimoni di giustizia, già licenziato dalla Camera dei deputati.

Soddisfazioni dal premier che subito dopo il via libera alla nuova legge ha scritto su Twitter, "Più forza a chi rischia per difendere verità e legalità". Gli ha fatto eco il presidente del Senato, Pietro Grasso, parlando di "provvedimento importante che aiuta le persone a fidarsi dello Stato".

La nuova legge contiene diverse novità: dalla definizione stringente di testimone, al sostegno anche economico, passando per il tutor e la stretta sul reato di calunnia.

I punti chiave del testo approvato:

Testimone di giustizia: definizione più stretta

La nuova legge introduce una definizione più stretta di testimone di giustizia, figura diversa dal collaboratore di giustizia, che non ha commesso reati e che è vittima o ha assistito a crimini che ha deciso di denunciare all'autorità.

Nello specifico, la legge stabilisce che è testimone di giustizia, colui che:

- rende, nell'ambito di un procedimento penale, dichiarazioni di fondata attendibilità intrinseca, rilevanti per le indagini o per il giudizio;

- assume, rispetto al delitto oggetto delle dichiarazioni, la qualità di persona offesa dal reato o di persona informata sui fatti o testimone;

- non ha riportato condanne per delitti non colposi connessi a quelli per cui si procede e non ha rivolto a proprio profitto l'essere venuto in relazione con il contesto delittuoso su cui rende le dichiarazioni;

- non è o non è stato sottoposto a misura di prevenzione né è sottoposto a un procedimento in corso nei suoi confronti per l'applicazione della stessa;

- si trova in una situazione di grave, concreto e attuale pericolo, rispetto alla quale risulti l'assoluta inadeguatezza delle ordinarie misure di tutela adottabili direttamente dalle autorità di pubblica sicurezza.

Misure protezioni speciali e personalizzate

La nuova legge prevede misure di protezione speciali per i testimoni di giustizia che possono consistere in tutele speciali, sostegno economico, di reinserimento sociale e lavorativo.

Le misure sono "personalizzate", nel senso che vanno individuate caso per caso, a seconda della situazione di pericolo e della condizione personale, familiare, sociale ed economica dei testimoni di giustizia e degli altri protetti e non possono comportare alcuna perdita né limitazione dei diritti goduti, se non per situazioni temporanee ed eccezionali dettate dalla necessità di salvaguardare l'incolumità personale.

Vanno di norma garantite la permanenza nella località di origine e la prosecuzione delle attività ivi svolte, mentre il trasferimento in località protette, l'uso di documenti di copertura e il cambiamento di generalità sono adottate eccezionalmente, quando le altre forme di tutela risultano assolutamente inadeguate rispetto alla gravità e all'attualità del pericolo.

Tra le tutele, previste al fine di assicurare l'incolumità dei testimoni, anche la predisposizione di accorgimenti tecnici di sicurezza per l'abitazione, le aziende, vigilanza e protezione, speciali modalità di tenuta delle comunicazioni al servizio informatico, ecc.

Garantito sostegno economico al testimone

Al testimone andrà comunque garantita una esistenza dignitosa e assicurata una condizione economica "equivalente a quella preesistente". Nello specifico vengono riconosciuti: assegno, pagamento spese per esigenze sanitarie, assistenza legale, indennizzo a forfait per il pregiudizio subito a causa della testimonianza resa, alloggio e in presenza di trasferimento definitivo acquisizione al patrimonio dello Stato degli immobili di proprietà, dietro corresponsione dell'equivalente in denaro al valore di mercato.

Reinserimento sociale e lavorativo del testimone

Il testimone ha diritto alla conservazione del posto di lavoro (o al trasferimento presso altre amministrazioni o sedi). Laddove abbiano perso la propria occupazione o non possono più svolgerla per via delle dichiarazioni rese, la legge prevede "il reperimento di un posto di lavoro, ancorché temporaneo, equivalente per posizione e mansione a quello precedentemente svolto".

Vengono previste tra l'altro: l'eventuale assegnazione in uso di beni nella disponibilità dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; l'accesso a mutui agevolati, volti al reinserimento nella vita economica e sociale.

Durata delle misure di protezione per i testimoni di giustizia

Le misure speciali di protezione in ogni caso si stabilisce potranno durare al massimo 6 anni. Le proroghe eventuali possono essere ammesse soltanto su richiesta motivata del magistrato che le propone.

Tutor per ogni testimone

Viene istituito una sorta di "tutor": la figura del referente che manterrà un rapporto costante, diretto e personale con il testimone di giustizia per tutta la durata delle misure speciali, con compiti di informazione, assistenza e collaborazione.

Giro di vite sul reato di calunnia

Per chi calunnia, al mero scopo di fruire delle misure speciali di protezione, le pene previste dall'art. 368 c.p. sono aumentate da un terzo alla metà. Se il beneficio è stato conseguito, l'aumento della pena è dalla metà ai due terzi.

Riforma testimoni giustizia

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