Per gli Ermellini è necessaria un'adeguata e completa informativa che precede la formalizzazione dell'ordine e rende l'investitore in grado di compiere una scelta libera e consapevole

di Lucia Izzo - Affinché la banca possa dirsi esonerata dalla responsabilità per aver dato esecuzione a un'operazione inadeguata, non è sufficiente la semplice conferma scritta del cliente (o la registrazione dell'ordine, se impartito telefonicamente).


Il giudizio di inadeguatezza espresso dall'intermediario quanto all'operazione, infatti, deve seguire a una chiara esplicitazione delle avvertenze previste dal reg. Consob n. 11522/1998. L'informativa comprende anche i rischi e le implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza è necessaria per effettuare scelte consapevoli di investimento o disinvestimento.


Lo ha rammentato la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 29001/2017 (qui sotto allegata).

La vicenda

Una cliente aveva citato l'istituto di credito affinché venisse dichiarata la nullità di un contratto di investimento avente a oggetto l'acquisto di titoli obbligazionari emessi dalla Repubblica Argentina: tale operazione, secondo l'attrice, avrebbe violato la disciplina di tutela dell'investitore per i contratti conclusi fuori sede e la banca non avrebbe neppure osservato quella relativa agli obblighi informativi in materia di intermediazione finanziaria.


Poichè in ambedue i gradi di giudizio le domande attoree vengono respinte, in Cassazione la cliente denuncia, nuovamente, violazione degli obblighi informativi e di salvaguardia, precisando che sarebbe spettato all'intermediario dar prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta (ciò che non era avvenuto). Una doglianza che viene ritenuta meritevole d'accoglimento.


Nel ricostruire la vicenda, la Cassazione rileva come la Corte territoriale abbia verificato che l'ordine di investimento recava espressa segnalazione dei motivi di inadeguatezza dell'operazione, ma aveva ritenuto che tale comunicazione rendesse "superflua ogni indagine sulla qualità e completezza delle informazioni rese in merito al titolo acquistato, sicché la successiva sottoscrizione dell'ordine comportava l'assunzione di ogni rischio in capo al solo investitore".

Investimenti inadeguati: non basta la semplice conferma scritta dell'ordine per esonerare la banca

Tuttavia, precisano gli Ermellini, l'esonero della banca dalla responsabilità in cui essa incorre per dare esecuzione a un ordine inadeguato non dipende dalla semplice conferma scritta del cliente (o dalla registrazione dell'ordine, se impartito telefonicamente), rilevando, piuttosto, che il giudizio di inadeguatezza espresso dall'intermediario segua a una chiara esplicitazione delle avvertenze di cui all'art. 29, comma 3, reg. Consob n. 11522/1998.


Gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative a una operazione non adeguata, devono informarlo di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione; questi potranno, ex art. 28, comma 2, reg. Consob, effettuare l'operazione o il servizio di gestione solo dopo aver informato adeguatamente l'investitore in modo da consentirgli consapevoli scelte di investimento o disinvestimento.

Tale appropriata attività informativa dovrà sempre precedere la formalizzazione dell'ordine, poichè solo in tal modo l'investitore sarà posto nelle condizioni di conoscere il reale contenuto e la rischiosità dell'operazione o del servizio di investimento.

Quanto all'oggetto dell'obbligo informativo, precisa la Cassazione, dovranno essere indicate la natura e le caratteristiche peculiari del titolo, con particolare riferimento alla rischiosità del prodotto finanziario offerto, nonché la precisa individuazione del soggetto emittente, il rating nel periodo di esecuzione dell'operazione e il connesso rapporto tra il rendimento e il rischio, eventuali carenze di informazioni circa le caratteristiche concrete del titolo (situazioni cd. di "grey market") e l'avvertimento circa il pericolo di un imminente default dell'emittente (Cass. 26 gennaio 2016, n. 1376).

Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha sbagliato a ritenere assorbente il dato della semplice conferma scritta dell'ordine; sarebbe stato necessario, a fronte delle doglianze sollevata dalla cliente circa l'inesatto adempimento dell'obbligo informativo da parte dell'intermediario, verificare quali informazioni fossero state fornite, avendo riguardo alle prescrizioni degli artt. 28 e 29 reg. Consob n. 11522/1998.

La conferma dell'ordine non può supplire a un difetto di attività informativa poichè, solo in presenza di un preciso riscontro quanto all'adempimento dell'obbligo informativo, la scelta dell'interessato di dar corso all'operazione finanziaria risulta libera e consapevole.

Sarà, dunque, il giudice del rinvio a verificare se fosse stata fornita dall'Istituto di credito l'adeguata informativa in ordine all'operazione di investimento operata dalla cliente.


Cass., VI civ., ord. n. 29001/2017

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