La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 26079/2005) ha stabilito che non commette reato che proferisce frasi minacciose durante una lite condominiale.
La Corte di Cassazione osserva:
secondo l'accusa M.V. in seguito ad una discussione per motivi condominiali disse, rivolgendosi a G. F. ed ai suoi cani, li sistemo io quelli lì alla prima occasione.
Il Giudice di Pace di Firenze, con sentenza emessa in data 15 gennaio 2004, assolveva V. M. dal delitto di minaccia di cui all'art.612 c.p. [1] perché la frase incriminata non conteneva esplicite minacce, ma presumibilmente rappresentava la volontà di risolvere per via giudiziale anche il conflitto relativo al disturbo provocato da animali.
Avverso tale decisione proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze su sollecitazione della parte civile ai sensi dell'art.572 c.p.p. e deduceva la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nonché la inosservanza od erronea applicazione della legge penale ed in particolare dell'art.612 c.p..
I motivi di ricorso si risolvono in censure di merito inammissibili in sede di legittimità.
In effetti il ricorrente ha contestato la valutazione di merito compiuta dal giudice di primo grado ed ha sollecitato la Corte di Cassazione a compierne una diversa e più sfavorevole per l'imputata.
Il Giudice di Pace ha compiuto una precisa valutazione della frase profferita dall'imputata ed ha ritenuto che le parole pronunciate - li sistemo, che posseggono un certo tasso di ambiguità - , e per il contesto nel corso del quale sono state espresse - continue liti condominiali che hanno trovato sempre uno sbocco giudiziale - vi fosse una prova insufficiente in ordine alla portata minacciosa della frase pronunciata.
La soluzione adottata non appare manifestamente illogica.
Da quanto detto emerge anche che non è ravvisabile il denunciato vizio di erronea applicazione della legge penale.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deliberato in Camera di Consiglio, in Roma, in data 14 giugno 2005.
Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2005.
I Giudici del Palazzaccio hanno precisato che in tali casi, lo sfogo del condomino non integra gli estremi del reato di minaccia se, considerato anche il contesto nelle quali vengono espresse, non vi è la prova sufficiente in ordine alla portata minacciosa della frase pronunciata.
Leggi la motivazione della sentenza
Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, Sentenza 26079/2005La Corte di Cassazione osserva:
secondo l'accusa M.V. in seguito ad una discussione per motivi condominiali disse, rivolgendosi a G. F. ed ai suoi cani, li sistemo io quelli lì alla prima occasione.
Il Giudice di Pace di Firenze, con sentenza emessa in data 15 gennaio 2004, assolveva V. M. dal delitto di minaccia di cui all'art.612 c.p. [1] perché la frase incriminata non conteneva esplicite minacce, ma presumibilmente rappresentava la volontà di risolvere per via giudiziale anche il conflitto relativo al disturbo provocato da animali.
Avverso tale decisione proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze su sollecitazione della parte civile ai sensi dell'art.572 c.p.p. e deduceva la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nonché la inosservanza od erronea applicazione della legge penale ed in particolare dell'art.612 c.p..
I motivi di ricorso si risolvono in censure di merito inammissibili in sede di legittimità.
In effetti il ricorrente ha contestato la valutazione di merito compiuta dal giudice di primo grado ed ha sollecitato la Corte di Cassazione a compierne una diversa e più sfavorevole per l'imputata.
Il Giudice di Pace ha compiuto una precisa valutazione della frase profferita dall'imputata ed ha ritenuto che le parole pronunciate - li sistemo, che posseggono un certo tasso di ambiguità - , e per il contesto nel corso del quale sono state espresse - continue liti condominiali che hanno trovato sempre uno sbocco giudiziale - vi fosse una prova insufficiente in ordine alla portata minacciosa della frase pronunciata.
La soluzione adottata non appare manifestamente illogica.
Da quanto detto emerge anche che non è ravvisabile il denunciato vizio di erronea applicazione della legge penale.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deliberato in Camera di Consiglio, in Roma, in data 14 giugno 2005.
Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2005.




