Il decreto legge fiscale collegato alla manovra e approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati elimina l'obbligo per gli avvocati di dotarsi di una polizza infortuni per sè, lasciandolo solo per collaboratori, dipendenti e praticanti

di Lucia Izzo - Il decreto fiscale approvato in via definitiva dalla Camera nei giorni scorsi detta diverse novità per gli avvocati.


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In particolare, oltre a garantire (a tutti i professionisti) un equo compenso nei rapporti con i clienti diversi dai consumatori, il provvedimento va a modificare la legge forense quanto all'obbligo della polizza per gli infortuni occorsi nell'esercizio dell'attività professionale. Viene fatta, dunque, finalmente chiarezza su un aspetto sinora controverso, che aveva spinto persino il Consiglio nazionale Forense ad invitare tutti ad attendere l'esito dell'iter del decreto (leggi: Avvocati: obbligo di assicurazione in standby).


Avvocati: polizza infortuni a metà

Nello specifico, con l'art. 19-novies, il testo modifica le disposizioni in materia di assicurazione professionale obbligatoria. In particolare, vengono soppresse le parole "a sè e" presenti nel comma 2 dell'articolo 12 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Ciò significa che l'avvocato non sarà più tenuto a stipulare una polizza a copertura degli infortuni occorsi a sè, mentre l'obbligo continuerà a sussistere, invece, soltanto per gli infortuni derivanti ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione, anche fuori dal locali dello studio legale e anche in qualità di sostituto o di collaboratore occasionale.

Rimane invariato l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile.

Equo compenso per i professionisti

Con l'approvazione viene confermato, altresì, quanto stabilito dal testo provvisorio circa la disciplina sull'equo compenso spettante ad avvocati e professionisti in generale, sia iscritti ad appositi ordini o collegi che semplici titolari di partita IVA, nei rapporti con le imprese "forti" (comprese quelle bancarie e assicurative).

L'art. 19-quaterdecies definisce, non solo, le caratteristiche del compenso equo e "proporzionato" (alla quantità e alla qualità del lavoro svolto) che dovrà essere garantito ai professionisti, bensì anche il contenuto e le caratteristiche delle clausole c.d. vessatorie (per approfondimenti: Equo compenso avvocati: l'accertamento spetta al giudice).

Oltre alla definizione generale sul carattere della vessatorietà delle clausole contrattuali (ovverosia "quelle che determinano un significativo squilibrio contrattuale" a carico del professionista), il provvedimento fornisce una puntuale elencazione di disposizioni da considerarsi tali, ma, al contempo, corregge il tiro facendo salva la possibilità che queste siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione, perdendo così il loro carattere vessatorio.

A tale previsione fanno eccezione le clausole, considerate sempre vessatorie, che riservano al cliente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni di contratto e/o attribuiscano allo stesso la facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista debba eseguire a titolo gratuito.

Inoltre, in materia, si sottolinea l'importanza del ruolo del giudice, il quale potrà accertare l'iniquità del compenso e la vessatorietà di una clausola e potrà provvedere a dichiararne la nullità stabilendo il compenso spettante al professionista in base ai parametri indicati dalla legge.


Per approfondimenti leggi: Equo compenso è legge




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