Infine, conclude la difesa, sarebbe mancato anche l''''''''elemento soggettivo del dolo, inteso come coscienza e volontà di comprimere la libertà individuale del soggetto minacciato poiché non era possibile, nell''''''''ambito dell''''''''unitario discorso attribuito alle imputate l''''''''animus criticandi, rinvenirsi l''''''''autonomo dolo della minaccia.
Niente minaccia nell''''''''augurare all''''''''amministratore di condominio la morte per malattia
In effetti, concorda la Cassazione accogliendo la doglianza, l''''''''elemento oggettivo del reato di minaccia non sussiste poiché il discorso attribuito alle imputate si caratterizza inequivocabilmente per il suo contenuto e svolgimento unitario.
Non è possibile isolare al suo interno, dopo le recriminazioni e le censure rivolte all''''''''operato dell''''''''organo di amministrazione condominiale, ritenute legittime, un''''''''autonoma prefigurazione di un male ingiusto del tutto indeterminato dalla successiva e strettamente connessa predizione della malattia incurabile della leucemia fulminante.
Al contrario, precisano gli Ermellini, le due frasi sono inscindibilmente collegate e pronunciate in rapida successione, sicché l''''''''intento di "far pagare" agli incaricati dell''''''''amministrazione condominiale le loro colpe veniva perseguito, nella logica del messaggio comunicativo de quo, proprio mediante l''''''''auspicio della malattia, da cui non poteva essere logicamente scisso.
Di conseguenza, poiché il Giudice di appello era giunto alla conclusione che il male ingiusto profetizzato, indipendente dalla volontà e della capacità di influenza dell''''''''autore della minaccia, infausto profetizzante, non poteva configurare l''''''''elemento obiettivo del reato che presuppone la prospettazione di un male ingiusto, idoneo a condizionare la sfera della libertà morale del soggetto passivo, che dipenda dalla capacità di influenza del soggetto agente, per le stesse ragioni avrebbe dovuto escludere anche la rilevanza penale delle parole intermedie, prive di valenza autonoma.
Inoltre, conclude il Collegio, appare non corretta la considerazione isolata e decontestualizzata della frase
intermedia "gliela faremo pagare" poichè priva di una concreta valenza minatoria per la sua assoluta genericità e indeterminazione, che la rende compatibile anche con il progetto di avvalersi degli strumenti legittimi di tutela offerti dall''''''''ordinamento giuridico.