Per la Corte trattasi di dichiarazioni generiche e indeterminate in cui non è riscontrabile l''elemento soggettivo e oggettivo del reato

di Lucia Izzo - Tumultuoso scambio di battute tra due donne contro l''''amministrazione del condominio, a cui viene augurata una morte per malattia e promesso di "fargliela pagare" per l''''operato scorretto nella cura degli interessi dello stabile.


Non si tratta, tuttavia, di una condotta catalogabile come minaccia, poichè dalle frasi non si desume una concreta portata minatoria: la morte per malattia è evento non influenzabile dell''''agente, mentre la frase "gliela faremo pagare" appare generica e indeterminata, nonché plausibile con l''''intento di avvalersi dei sistemi di tutela offerti dall''''ordinamento giuridico.


Tanto ha stabilito la Cassazione, sezione V penale, nella sentenza n. 51618/2017 (qui sotto allegata) annullando, senza rinvio e per insussistenza del fatto, la sentenza impugnata che aveva condannato due donne per il reato di minaccia ex art. 612 del codice penale, comminando loro una multa e la condanna al risarcimento danni.

La vicenda

Il Giudice aveva ritenuto il reato integrato dalla minaccia rivolta nei confronti dell''''amministratore di condominio: erano volate parole pesanti, ma per la difesa si è trattato di una lunga serie di recriminazioni, sempre legittime, sul comportamento dell''''amministratore.


In particolare, il giudice di merito aveva escluso la sussistenza dell''''elemento oggettivo per la prefigurazione di una morte delle persone offese per leucemia fulminante, evento questo ovviamente indipendente dalla capacità di influenza dell''''agente e quindi non sussumibile nel paradigma della minaccia.


D''''altro canto aveva, invece, "contraddittoriamente" e indebitamente individuato la minaccia di un male ingiusto nella prospettata intenzione delle imputate di "fargliela pagare" alle persone offese, letta come dotata di valenza autonoma, mentre per le ricorrenti era strettamente connessa nel contesto in cui era stata pronunciata alla ventilata malattia oncologica.


Infine, conclude la difesa, sarebbe mancato anche l''''elemento soggettivo del dolo, inteso come coscienza e volontà di comprimere la libertà individuale del soggetto minacciato poiché non era possibile, nell''''ambito dell''''unitario discorso attribuito alle imputate l''''animus criticandi, rinvenirsi l''''autonomo dolo della minaccia.

Niente minaccia nell''''augurare all''''amministratore di condominio la morte per malattia

In effetti, concorda la Cassazione accogliendo la doglianza, l''''elemento oggettivo del reato di minaccia non sussiste poiché il discorso attribuito alle imputate si caratterizza inequivocabilmente per il suo contenuto e svolgimento unitario.


Non è possibile isolare al suo interno, dopo le recriminazioni e le censure rivolte all''''operato dell''''organo di amministrazione condominiale, ritenute legittime, un''''autonoma prefigurazione di un male ingiusto del tutto indeterminato dalla successiva e strettamente connessa predizione della malattia incurabile della leucemia fulminante.


Al contrario, precisano gli Ermellini, le due frasi sono inscindibilmente collegate e pronunciate in rapida successione, sicché l''''intento di "far pagare" agli incaricati dell''''amministrazione condominiale le loro colpe veniva perseguito, nella logica del messaggio comunicativo de quo, proprio mediante l''''auspicio della malattia, da cui non poteva essere logicamente scisso.


Di conseguenza, poiché il Giudice di appello era giunto alla conclusione che il male ingiusto profetizzato, indipendente dalla volontà e della capacità di influenza dell''''autore della minaccia, infausto profetizzante, non poteva configurare l''''elemento obiettivo del reato che presuppone la prospettazione di un male ingiusto, idoneo a condizionare la sfera della libertà morale del soggetto passivo, che dipenda dalla capacità di influenza del soggetto agente, per le stesse ragioni avrebbe dovuto escludere anche la rilevanza penale delle parole intermedie, prive di valenza autonoma.


Inoltre, conclude il Collegio, appare non corretta la considerazione isolata e decontestualizzata della frase

intermedia "gliela faremo pagare" poichè priva di una concreta valenza minatoria per la sua assoluta genericità e indeterminazione, che la rende compatibile anche con il progetto di avvalersi degli strumenti legittimi di tutela offerti dall''''ordinamento giuridico.

Cass., V pen., sent. 51618/2017

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