Per la Cassazione, la circostanza che la struttura abbia eseguito un'esame su prescrizione di un medico libero-professionista non fa sorgere in capo ad essa l'obbligo di diagnosi, terapia e cura

di Valeria Zeppilli - Se il paziente si sottopone a degli accertamenti sanitari presso un ospedale pubblico, tale ragione non è sufficiente a far sorgere in capo alla struttura sanitaria una responsabilità per l'errore commesso dal medico libero-professionista che li ha prescritti.

In tal caso infatti, come affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza numero 26518/2017 (qui sotto allegata), non sussiste alcun criterio di imputazione: né quello di cui all'articolo 1228 del codice civile, né quello di cui all'articolo 2049 del codice civile, né, infine, il principio cuius commoda, eius et incommoda.

Informazione del paziente

I giudici hanno inoltre precisato che non è possibile affermare che un ospedale, per il solo fatto di essere stato chiamato a eseguire un determinato esame (nel caso di specie l'ecografia di una gestante), assuma automaticamente un obbligo di diagnosi, terapia e cura. La struttura sanitaria è sicuramente obbligata a eseguire l'esame con diligenza, ma non può assumere gli obblighi e gli oneri del medico curante libero-professionista che il paziente ha scelto autonomamente.

Oltre all'obbligo di diligenza, sull'ospedale grava anche un obbligo di informazione del paziente circa l'emergere di sintomi dubbi o allarmanti.

La vicenda

La vicenda alla base della pronuncia riguardava il caso di una donna che aveva avuto delle complicazioni durante il parto avvenuto in un ospedale pubblico, in conseguenza delle quali il figlio aveva subito una grave lesione del plesso brachiale destro, con esiti invalidanti permanenti.

I giudici del merito, con decisioni avallate anche dalla Corte, avevano escluso la colpa dei sanitari che si erano occupati del parto, in quanto, anche alla luce della velocità con la quale questo si era svolto, la scelta di non optare per il cesareo non costituì né imprudenza, né negligenza, né imperizia.

Anche con riferimento alla responsabilità della struttura sanitaria, non essendo stato prospettato alcun profilo di colpa circa l'eventuale violazione del diritto della paziente all'informazione, le pretese della donna sono state definitivamente disattese dalla Corte di cassazione: dell'omessa tempestiva diagnosi circa la macrosomia del feto (che aveva poi cagionato le difficoltà espulsive) può rispondere eventualmente solo il medico libero-professionista e non l'ospedale che ha eseguito un'ecografia su sua indicazione.


Corte di cassazione testo sentenza numero 26518/2017
Valeria Zeppilli

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