Requisiti e soggetti che hanno diritto ai benefici assistenziali quali vittime del dovere secondo le sezioni unite della Cassazione

Avv. Francesco Pandolfi - In cosa consiste il beneficio per le vittime del dovere? Si tratta di una provvidenza che per legge va accordata ad una vasta platea di soggetti non solo appartenente a rapporti di lavoro pubblici, ma che si estende a coloro che in qualsiasi modo abbiano in precedenza svolto un servizio pubblico: ad esempio i militari, o chi svolga su base volontaria forme di servizio pubblico.

Entriamo in una materia, va detto subito, dove l'amministrazione non ha alcuna discrezionalità: nella sentenza in commento la Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 10792 del 4 maggio 2017 sotto allegata), rigettando il ricorso del Ministero dell'Interno, ne spiega il perché.

Diritto soggettivo o interesse legittimo della vittima?

L'elemento chiave che traspare subito dalla sentenza in commento è questo: la Legge ha stabilito che si tratta di diritto soggettivo, rispetto al quale l'amministrazione non ha alcun potere valutativo.

Ricorda la Suprema Corte che nel nostro attuale ordinamento i benefici previsti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sono stati estesi alle vittime del dovere.

Il fatto che si tratti di diritto soggettivo e non di interesse legittimo fa si, ad esempio, che la competenza a decidere sulle cause in questa materia spetti al Giudice Ordinario e non al Giudice Amministrativo.

Chi sono le vittime del dovere

Sono i soggetti di cui alla L. 13 agosto 1980, n. 466, articolo 3:

magistrati ordinari, militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, del Corpo degli Agenti di Custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, i funzionari di Pubblica Sicurezza, il personale del Corpo di Polizia Femminile, il personale civile della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, i Vigili del Fuoco, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso,

e in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:

a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;

b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;

c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;

d) in operazioni di soccorso;

e) in attività di tutela della pubblica incolumità;

f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteri di ostilità.

Inoltre: sono equiparati coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegue il decesso in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.

Niente discrezionalità dell'amministrazione

La Cassazione più volte sottolinea l'assenza di discrezionalità amministrativa nell'applicazione e nel riconoscimento di questo beneficio: si tratta solo di applicare la Legge, niente altro.

Ad esempio, non c'è traccia di discrezionalità nell'attività del Comitato di Verifica, al quale è affidato il compito di formulare un parere medico legale sul riconoscimento della dipendenza delle infermità invalidanti o del decesso da causa di servizio.

In altri termini: nell'accertare il nesso causale il Comitato deve limitarsi ad applicare modalità e criteri stabiliti dalla Legge.

L'amministrazione poi cura la liquidazione del beneficio sulla base di quanto espresso dalle commissioni mediche ospedaliere e conformemente al parere del Comitato di Verifica, senza alcuna discrezionalità.

Neppure l'esistenza di un tetto massimo di spesa annua (dieci milioni di euro all'anno dal 2006) è un "filtro discrezionale": il limite di spesa massima annua può solo giustificare il mancato accoglimento delle domande per mancanza di fondi, ma non riguarda scelte discrezionali o valutative dell'amministrazione.

Quando c'è il riconoscimento di vittima del dovere?

Ai fini dell'attribuzione dei benefici bisogna far riferimento a:

1) missioni di qualunque natura, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente e

2) le particolari condizioni ambientali od operative: le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.

Il caso deciso dalle sezioni unite della Cassazione

Precisiamo però che: tali precedenti riguardano le missioni di qualunque natura, solo per le quali e' previsto che l'invalidità o il decesso dipendano da causa di servizio, per le particolari condizioni ambientali od operative.

Nel caso in commento, invece, la sentenza impugnata ha correttamente rilevato che il comma 563, a differenza dal comma successivo, non prevede la presenza d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico.

Il caso è questo: il controricorrente ha riportato l'invalidità a seguito d'un sinistro stradale occorsogli mentre si accingeva ad inseguire un giovane, che era a bordo di uno scooter, sospettato di essere autore di vari furti con strappo commessi nei giorni precedenti.

Le fasi del processo, fino al riconoscimento dei benefici.

Nel preambolo lo abbiamo accennato: il Ministero propone il ricorso per Cassazione e perde la causa.

Vediamo cosa è successo.

La Corte d'appello rigetta l'appello del Ministero dell'Interno contro la sentenza con cui il Tribunale, riconosciuto il dipendente della Polizia di Stato quale vittima del dovere e, in quanto tale, da inserirsi nell'elenco di cui al D.P.R. n. 243/06 art. 3 comma 3, ha condannato l'amministrazione a pagargli:

A) il beneficio di cui alla L. n. 206/04 art. 5 comma 1, da commisurarsi all'invalidità riportata pari al 70% (elargizione nella misura massima di euro 200.000,00 proporzionale all'invalidità riportata; euro 2.000,00 per ogni punto percentuale),

B) a versargli l'assegno vitalizio L. n. 206/04 ex art. 5 comma 3 con decorrenza dal 26.8.11 (assegno vitalizio non reversibile di euro 1.033,00 soggetto a perequazione automatica), nonché

C) a pagargli - con pari decorrenza l'assegno vitalizio L. n. 407/98 (vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, le vecchie lire 500 mila), ex art. 2;

D) l'assistenza psicologica L. n. 206/04 ex art. 6 comma 2, comma 2 (assistenza psicologica a carico dello Stato, entro i limiti di spesa di euro 50.000,00 annui a decorrere dal 2004),

E) i medicinali di fascia C gratuiti L. n. 203/00 ex art. 1 e

F) ad accordare l'esenzione dal ticket L. n. 306 del 2004, ex articolo 9.

All'origine della controversia un infortunio patito mentre, alla guida d'un motoveicolo, l'interessato svolgeva servizio di prevenzione e repressione reati.

Leggi anche:

- Vittime del dovere: chi sono, cosa dice la legge, a quanto ammontano i benefici e come richiederli

- Vittime del dovere: a quanto ammonta l'assegno vitalizio

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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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