Il Consiglio di Stato sottolinea il divieto ex art. 23 del Codice della Strada: le insegne di natura pubblicitaria possono distrarre gli automobilisti.

di Lucia Izzo - Stop alle insegne di natura pubblicitaria visibili dall'autostrada: la loro pericolosità è insita nel rischio di provocare distrazione tra gli automobilisti. Diverso il discorso per le c.d. "insegne di esercizio" che sono collocate nella sede dell'attività a cui si riferiscono, o nelle pertinenze della stessa, aventi l'esclusiva funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica.


Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, IV sezione, nella sentenza n. 4867/2017 (qui sotto allegata) che hanno bocciato il ricorso di un'azienda, già respinto dal T.A.R., riguardante un contenzioso tra la predetta e la concessionaria autostradale.


La società, titolare di uno stabilimento posto in fregio all'autostrada, aveva richiesto alla concessionaria l'autorizzazione a mantenere un'insegna di esercizio, recante la dicitura "XXXXXXX latte burro e formaggi", rivolta verso l'autostrada e posta sul tetto dello stabilimento stesso: tuttavia, su conforme parere dell'Anas, la concessionaria respingeva la richiesta rilevando la natura pubblicitaria dell'insegna e la sua pericolosità quale fattore di distrazione per gli automobilisti che avrebbero transitato sull'autostrada.


La vicenda giunge innanzi al Consiglio di Stato e si risolve, nuovamente, con esito negativo per la ditta appellante, nonostante questa sostenga che quella in controversia sia un'insegna commerciale e non un impianto pubblicitario.

Autostrade: vietate e pericolose le insegne pubblicitarie

I giudici, invece, rammentano come il Codice della Strada, art. 23, comma 7, vieti "qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi", consentendo, invece, "le insegne di esercizio, con esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purché autorizzate dall'ente proprietario della strada ed entro i limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".


La definizione di "insegna commerciale", si ricava dall'art. 47, comma 1, d.P.R.495/1992, il quale indica come "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa; tale insegna deve avere "la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica".


Ancora, come chiarito dalla stessa giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, sentt. nn. 710/2016 e 2129/2017) la nozione di insegna di esercizio va intesa in senso rigorosamente restrittivo, circoscrivendola a quei soli casi in cui l'insegna serve esclusivamente a segnalare il luogo ove si esercita l'attività di impresa.


In base a tali assunti, nel caso di specie va esclusa la classificabilità dell'impianto in nel novero delle "insegne commerciali": questo si deduce sia dalla sua collocazione (tetto dello stabilimento) e dal suo concreto orientamento verso l'autostrada.


Le caratteristiche dell'impianto, in sostanza, dimostrano che non si tratta di semplice insegna di esercizio, necessaria ai fini della normale attività aziendale, avete la prevalente funzione di consentire alla clientela che deve raggiungere i locali dell'impresa di individuare agevolmente il punto di accesso,


L'insegna, infatti, è leggibile solo da chi percorre l'autostrada e appare un elemento in grado di svolgere una funzione promozionale dell'attività imprenditoriale e, quindi, di carattere essenzialmente pubblicitario,


Nonostante basti tale carattere pubblicitario dell'impianto per far scattare il divieto ex art. 23 del Codice della Strada, i giudici sottolineano ugualmente come il diniego sia motivato dalla pericolosità dell'impianto, considerata la prossimità alla sede autostradale e le notorie caratteristiche di pericolosità del traffico che su quella si svolge.

Consiglio di Stato, sent. 4867/2017

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