La decisione del collegio di coordinamento dell'Abf n. 10621/2017

Avv. Giampaolo Morini - Come noto il costo della polizza assicurativa deve concorrere alla determinazione del TAEG.

Ciò è desumibile attraverso due fonti:

- dall'art. 121 TUB che prevede che Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte;

- dalle Disposizioni in materia di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari per la rilevazione del TAEG ("Nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte" Sez. VII, par. 4.2.4).

Polizza assicurativa non obbligatoria

La questione a cui dobbiamo porre maggior attenzione riguarda l'ipotesi in cui la stipula della polizza assicurativa non sia obbligatoria. In realtà una semplice previsione in tal senso non è sufficiente come sottolineato da alcune decisioni dell'Abf (Collegio di Roma, decisioni n. 8128/2015; n. 735/2016; n. 8009/2016; Collegio di Napoli, decisioni n. 6797/2016; n. 7811/2016).

D'altronde, dalle indagini condotte da IVASS e Banca d'Italia[1], si rileva l'inadeguatezza e l'insufficienza del mero dato formale: Dalle risultanze degli accertamenti ispettivi autonomamente condotti nei rispettivi ambiti di competenza dall'IVASS e dalla Banca d'Italia sono emersi casi in cui l'erogazione del prestito è risultata sistematicamente abbinata alla sottoscrizione di una polizza di assicurazione nonostante la natura facoltativa di quest'ultima. Alcuni indici di 'penetrazione assicurativa' rilevati, risultati anche superiori all'80%, possono essere sintomatici del carattere sostanzialmente vincolato delle polizze.

Se poi si da il giusto rilievo al considerando n. 9, Direttiva2008/48/CE, livello elevato (…) di tutela degli interessi dei consumatori della Comunità a cui i legislatori nazionali devono attenersi, l'importanza della trasparenza appare ancor più decisiva.

La recente decisione del collegio di coordinamento Abf

Il Collegio di Coordinamento, nella decisione n. 10621/2017 (sotto allegata) chiarisce che: In termini generali, la stipulazione di una polizza assicurativa può incidere sulle condizioni del contratto di finanziamento (e, a seconda dei casi, anche sulla sua stessa conclusione) ogni qual volta sia idonea ad incidere ex ante - eliminandolo o riducendolo - sul rischio di solvibilità del cliente sopportato dal finanziatore; rischio che, come noto, costituisce uno dei principali fattori in base ai quali lo stesso finanziatore compie normalmente la valutazione sul merito creditizio del cliente (art. 124-bis TUB) e definisce al contempo le condizioni del credito.

Quanto appena ricordato dal Collegio di Coordinamento, è in alcuni casi previsto da leggi e regolamenti:

- Ai sensi dell'art. art. 54 d.P.R. n. 180/1950, sono obbligatoriamente assistiti da una copertura assicurativa: Le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite a norma del presente titolo devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia possibile la continuazione dell'ammortamento o il ricupero del residuo credito,

- Art. 10, Reg. ISVAP n. 29/2009Assicurazione sulla vita dell'assicuratore/debitore prestata in funzione dell'erogazione dei prestiti o mutui;

- Art. 14, Reg. ISVAP, n. 29/2009: assicurazione stipulata "dal debitore/assicurato per garantirsi dell'impossibilità di adempiere all'obbligazione di pagamento a favore dell'ente finanziatore a causa della perdita dell'impiego, con conseguente cessazione dell'erogazione dello stipendio.

Contratto di finanziamento e assicurazione: il rapporto di connessione

Nei casi citati, dunque, il contratto di finanziamento e di assicurazione devono ritenersi "connessi" in quanto finalizzati a contemperare il rischio di insolvenza del debitore/assicurato.

Tale connessione non concerne solo le polizze assicurative a copertura del rischio morte e del rischio perdita di impiego, ma anche per le polizze a copertura della sopravvenuta inabilità o inidoneità (temporanea o permanente) al lavoro, ovvero di sinistri comunque idonei ad incidere sul rischio solvibilità del cliente/debitore; soluzione quest'ultima condivisa dai Collegi territoriali e che è implicitamente confermata anche dal previgente art. 2, terzo comma, D.M. Tesoro, 8 luglio 1992: Nel calcolo del TAEG sono inclusi (…) d) le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore.

Il rapporto di connessione appena accennato non è tuttavia sufficiente a determinare se la polizza abbia natura facoltativa o obbligatoria ai sensi dell'art. 121 TUB. Infatti, sia l'art. 121 TUB che le Disposizioni in materia di trasparenza di Banca d'Italia (Sez. VII, par. 4.2.4) consentono di escludere una automatica sovrapposizione tra la natura obbligatoria del servizio accessorio e la sussistenza di un collegamento funzionale con il contratto di finanziamento, subordinando l'inclusione dei costi dei "servizi accessori [comunque] connessi" solo se qualificabili anche obbligatori.

Mentre per gli effetti dell'art. 121 TUB le posizioni assunte dai Collegi territoriali appaiono convergenti (cfr. Collegio di Roma, decisioni n. 8128/2015; n. 735/2016; n. 8009/2016; Collegio di Napoli, decisioni n. 6797/2016; n. 7811/2016), sono riscontrabili contrasti applicativi relativamente

i) alla individuazione del beneficiario delle prestazioni assicurative nello stesso assicurato/debitore, piuttosto che nell'intermediario finanziatore,

ii) alla previsione di uno ius poenitendi e di un di recesso a favore del cliente (solitamente nei termini previsti dall'art. 1899 c.c.).

Al fine di tracciare una linea di demarcazione tra le polizze che concorrono alla formazione del TAEG e quelle che non concorrono, il collegio, in linea con l'attuale orientamento giurisprudenziale, ha optato per un chiarimento in ordine all'onere della prova, dunque una soluzione di stampo prettamente processuale (anche se in sede di ABF, di processo non si tratta).

L'onere della prova

Il collegio ha così deciso di ripartire l'onere della prova:

- Spetta al mutuatario dimostrare che la polizza riveste carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente assolvere l'onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze:

- che la polizza abbia funzione di copertura del credito;

- che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata;

- che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo.

Dl punto di vista del finanziatore, egli, per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, ancor più rilevanti quando contraente e beneficiario sia stato lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza, la resistente è tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa:

- di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza;

- ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio;

- ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento.

Avv. Giampaolo Morini (Foro Lucca)

giampaolo@studiolegalemorinigiampaolo.it

0584361554

[1] lettera congiunta al mercato del 26 agosto 2015

Abf, collegio coordinamento, decisione n. 10621/2017

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