Il regime "ordinario" di frequentazione è possibile solo a partire dall'inizio del ciclo scolastico elementare

di Valeria Zeppilli - Per il Tribunale di Roma, come si evince dal decreto del 5 maggio 2017 qui sotto allegato, quando si determinano le modalità con le quali il figlio minore frequenterà il genitore non collocatario bisogna avere particolare cura nel tenere distinti i primi anni di età dagli anni successivi.

Per il giudice capitolino ciò vuol dire che, ad esempio, è possibile che i pernotti continuativi presso il genitore con il quale il piccolo non convive siano inizialmente sporadici per poi divenire più diffusi con l'avanzare degli anni.

Poche notti fuori fino a tre anni

Nell'ordinanza si sottolinea, infatti, che nei primi anni di vita l'universo conoscitivo dei bambini si identifica con un unico adulto di riferimento (che in genere è la madre), con il quale il figlio riesce a relazionarsi davvero bene. Solo crescendo, il piccolo inizia ad ampliare il suo percorso conoscitivo e lo estende anche ad altri adulti.

Per i giudici del tribunale di Roma, insomma, nei primi anni di vita del bambino deve escludersi che le figure genitoriali abbiano pari rilevanza.

Di conseguenza, solo da quando il minore compie tre anni è possibile l'introduzione del pernottamento consecutivo presso il genitore non collocatario, favorendo dapprima i periodi di vacanza estiva e le festività e poi, gradualmente, ulteriori periodi. Per poter giungere a un regime "ordinario" di frequentazione, invece, bisognerà attendere l'inizio del ciclo scolastico elementare, momento in cui il bambino acquisisce finalmente il senso del tempo.

Tribunale di Roma testo decreto 5 maggio 2017

Vedi anche: L'affidamento condiviso dei figli
Valeria Zeppilli

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