Avv. Cristina Matricardi |

Responsabilità delle Ferrovie dello Stato per custodia sui percorsi della stazione ferroviaria

La Cassazione (Sent. n. 14091/2005) ha stabilito che sussiste la responsabilità delle Ferrovie dello Stato per la custodia di tutti i percorsi che i passeggeri devono compiere da quando discendono dal convoglio ferroviario fino all'uscita della stazione stessa
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 14091/2005) ha stabilito che sussiste la responsabilità delle Ferrovie dello Stato per la custodia di tutti i percorsi che i passeggeri devono compiere da quando discendono dal convoglio ferroviario fino all'uscita della stazione stessa. Nel caso di specie, trattato dalla Corte, il danno si era verificato su una passerella ricoperta da uno strato di ghiaccio e, sul punto, i Giudici del Palazzaccio hanno precisato che "è da escludere l'applicazione al caso de quo dell'art. 2050 c.c. non potendo la fase di uscita dalla stazione a seguito della discesa dal convoglio, ancorchè ricollegabile ad uno specifico aspetto dello svolgimento del servizio ferroviario, costituire attività pericolosa per la natura delle cose o dei mezzi adoperati per il deflusso dei passeggeri". La Corte ha però ammesso come "la passerella faceva parte dell'arredo della stazione ferroviaria, derivandone perciò l'obbligo dell'ente Ferrovie della manutenzione di tale passerella (che nell'occasione dell'incidente era ricoperta da uno strato ghiaccioso) e della custodia della stessa, volte ad evitare danni a quanti dovevano necessariamente servirsene, con conseguente inquadramento della fattispecie in esame, dunque, nell'ambito dell'art. 2051 c.c. Si trattava, infatti, di pertinenza della sede ferroviaria destinata ad assicurare l'attraversamento dei binari, per cui ad essa erano riconducibili, per la sua funzione, l'esigenza e l'onere della vigilanza affinchè dalla pertinenza stessa (passerella), per sua natura o per particolari contingenze, non derivasse danno agli utenti".

Leggi la motivazione della sentenza

Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, Sentenza 1 luglio 2005, n. 14091

Motivi della decisione

Con il primo motivo la società ricorrente si duole che la corte d'appello di Bologna, esclusa l'applicazione dell'art. 1 l. n. 754/1997 alla fattispecie in esame, abbia ritenuto la fattispeciestessa inquadrabile nell'ambito dell'art. 2043 c.c., senza considerare, come proposto in appello, l'applicazione dell'art. 2050 o dell'art. 2051 c.c. all'incidente subito, nell'attraversamento dei binari sulla passerella in legno ricoperta da uno strato di ghiaccio della stazione ferroviaria di Massalombarda, da A. Laura, dipendente della società ricorrente.

Il motivo è fondato, nei limiti che di seguito si espongono.

E' indubbio che la detta fattispecie non poteva, come ritenuto dalla Corte bolognese, essere ricompresa nell'esercizio di attività ferroviaria di cui all'art. 1 l. 754/77, posto che il sinistro non si verifica per la natura del servizio propriamente ferroviario, ovvero per le caratteristiche dei mezzi di trasporto adoperati.

Peraltro è da escludere l'applicazione al caso de quo dell'art. 2050 c.c., non potendo la fase di uscita dalla stazione a seguito della discesa dal convoglio, ancorchè ricollegabile ad uno specifico aspetto dello svolgimento del servizio ferroviario, costituire attività pericolosa per la natura delle cose o dei mezzi adoperati per il deflusso dei passeggeri (nella specie, la passerella in legno per attraversare i binari, in mancanza di sottopassaggi).

Vero è - però - che la passerella faceva parte dell'arredo della stazione ferroviaria, derivandone perciò l'obbligo dell'ente Ferrovie della manutenzione di tale passerella (che nell'occasione dell'incidente era ricoperta da uno strato ghiaccioso) e della custodia della stessa, volte ad evitare danni a quanti dovevano necessariamente servirsene, con conseguente inquadramento della fattispecie in esame, dunque, nell'ambito dell'art. 2051 c.c. Si trattava, infatti, di pertinenza della sede ferroviaria destinata ad assicurare l'attraversamento dei binari, per cui ad essa erano riconducibili, per la sua funzione, l'esigenza e l'onere della vigilanza affinchè dalla pertinenza stessa (passerella), per sua natura o per particolari contingenze, non derivasse danno agli utenti.

Il primo motivo di ricorso va pertanto accolto per quanto di ragione, restando assorbito il secondo motivo (col quale si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c. in merito alla valutazione del materiale probatorio).

La sentenza impugnata va di conseguenza, cassata in relazione alla censura accolta con rinvio, per nuovo esame, alla stregua di quanto sopra osservato, ad altra Sezione della Corte d'appello di Bologna,che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie per quanto di ragione il primo motivo; dichiara assorbito il secondo motivo; cassa in relazione e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, ad altra Sezione della Corte di Appello di Bologna.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2005.


Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2005.



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