Una ricostruzione pratica e storica dell'istituto delle obbligazioni naturali

di Gianluca Giorgio - Nel nostro ordinamento giuridico, accanto alle obbligazioni civili, ai sensi dell'articolo 1173 del codice civile, troviamo anche quelle naturali.

Per queste, si fa espresso riferimento a quei vincoli di natura morale o sociale, non sorretti da alcuna azione di ripetizione (soluti retentio). In buona sostanza, effettuato il pagamento, questo non può essere richiesto, in quanto vi è un obbligo di natura morale e non giuridico, che fa leva su posizioni di coscienza personali o sociali.

Un esempio può essere dettato dall'adempimento di una disposizione fiduciaria. Difatti, ai sensi dell'art. 627 c.c., la persona che, in virtù di un testamento, ha trasferito i beni alla persona designata dal testatore, non può richiedere quanto adempiuto.

Le obbligazioni naturali nella storia del diritto

Storicamente, tali figure, nascono nell'esperienza giuridica del diritto romano. I giuristi romani, con logica praticità, seppero evidenziare la mancanza di un'azione per il recupero delle somme, dando così pratica definizione a tali fattispecie giuridiche. Inoltre, essi avevano scomposto la figura in due differenti rapporti, ovvero:le obbligazioni naturali, propriamente dette, ed i normali obblighi di coscienza attinenti alla morale ("obbligazioni naturali improprie").

A ben leggere le fonti del diritto giustinianeo, esse sono chiamate debiti naturali. Ciò per indicare che queste sono caratterizzate dalla pietas e dall'officium. Alcuni esempi erano: la costituzione della dote per la moglie, la nascita di interessi non stabiliti da alcun atto giuridico etc.

La dottrina civilistica francese (DOMAT-POTHIER) del diciannovesimo secolo, ha approfondito l'istituto, elaborando la teoria delle obbligazioni civili imperfette, a causa della mancanza di un'azione di ripetizione.

Sul punto, però, non sono mancate, anche altre teorie che facevano riferimento all'impostazione di qualificare le stesse, quali obbligazioni perfette, però in un altro ordinamento, di differente natura da quello giuridico, quale ad esempio la morale, dove queste fanno leva sui doveri interni alla coscienza del soggetto. Quindi l'esternazione di un vincolo non giuridico bensì perfetto, in quanto fondato sulla volontà, di seguire un altro criterio guida, per concretizzare l'adempimento.

A mente dell'articolo 2034 c.c., il codice recita che "Non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace. I doveri indicati dal comma precedente, e ogni altro per cui la legge non accorda azione ma esclude la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato, non producono altri effetti" .

Dalla riportata impostazione è chiara la funzione dell'istituto: regolare, con una norma, una situazione di fatto, che spiega i suoi effetti, in un rapporto obbligatorio.

Obbligazioni naturali: i caratteri tipici

Dunque i caratteri tipici, di queste obbligazioni, sono l'incoercibilità e l'irripetibilità.

Nel nostro codice, esse sono presenti in differenti esempi, come quelli relativi al gioco ed alla scommessa (art. 1933 c.c.), al debito prescritto (art. 2940 c.c.),alla disposizione fiduciaria (art. 627 c.c.), alla conferma od esecuzione di una disposizione testamentaria (art. 590 c.c.), etc.

Il debito prescritto

Proprio su una di queste figure, ovvero quella del debito prescritto, si evidenzia che, per questo, si fa riferimento ad un'esposizione debitoria in capo ad un soggetto obbligato giuridicamente, il quale decorso l'ordinario tempo di prescrizione, rimane obbligato solo moralmente. In tale rapporto giuridico, ciò che trasforma l'obbligazione civile in naturale si fonda sull'istituto della prescrizione (art. 2934 c.c.).

Infatti, in merito a quanto premesso, la Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia numero 19654 del 18 settembre 2014 evidenzia che: "L'applicazione dell'art. 2940 cod. civ. esige che quello adempiuto sia un debito effettivamente esistente e che il pagamento presenti carattere spontaneo, posto che la "ratio" della norma è di evitare che chi paga quando non vi è più tenuto, sebbene originariamente obbligato, abbia successivamente a pentirsene, sicché, qualora il creditore abbia formalizzato la costituzione in mora del debitore, non opera il divieto di ripetizione delle somme".

In tale decisum, infatti, il giudicante conferma la struttura interna di tali obblighi, che è fondata sulla spontaneità dell'adempimento, in virtù dei doveri morali o sociali. Un esempio potrebbe esser dettato, in caso di modificazione passiva del rapporto obbligatorio, per ciò che riguarda l'espromissione del debitore, ai sensi dell'articolo 1372 c.c., da parte di un altro soggetto. In tal caso la norma, difatti, precisa che ciò deve avvenire "senza delegazione del debitore". Ad esempio un padre che, per pura spontaneità, si accolla i debiti del figlio. L'obbligo giuridico del padre, si concretizza nell'assunzione della volontà di adempiere, in favore di un terzo, in sostituzione del figlio.

Alla luce di quanto sopra, per la dottrina civilistica maggioritaria, il debito prescritto rientra, in tale fattispecie giuridica, ed è eccezione alla regola, in quanto è bene non dimenticare, che, in virtù dei principi di buona fede e correttezza, ai sensi degli articoli 1175 e 1176 c.c., la normale soluzione di qualsiasi rapporto obbligatorio rimane quella dell'esatto adempimento.


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