Se nell'imminenza dell'incidente non viene eseguito l'alcoltest e il prelievo viene eseguito dopo oltre un'ora non è possibile stabilire la fase della cinetica dell'alcol

di Valeria Zeppilli - Il prelievo ematico eseguito in pronto soccorso può non essere sufficiente ad affermare lo stato di ebbrezza di un conducente.

Come si legge nella sentenza numero 240/2016 del Tribunale di Treviso (qui sotto allegata), se viene effettuata l'analisi di un solo campione ematico mentre nell'imminenza dell'incidente non è stato effettuato un test con etilometro, non è possibile effettuare un confronto tra risultati analitici di prove effettuate in momenti differenti né si può determinare quale andamento temporale abbia avuto l'alcolemia dopo il sinistro.

Di conseguenza, non è possibile neanche stabilire in quale fase si trovasse al momento del prelievo la cinetica dell'alcol: se in fase di assorbimento, in fase di picco massimo o in fase di eliminazione.

Nella sentenza, fondata sulla consulenza del Dott. Michele Cottin, si legge pertanto che, posto che l'incidente era avvenuto circa 70 minuti prima del prelievo ematico, il lasso temporale intercorrente tra i due eventi non consente di "escludere il ragionevole dubbio che un'ora e dieci minuti prima ossia al momento della guida i livelli di alcol fossero inferiori" rispetto a quelli emersi in pronto soccorso.

Concentrazione ematica di etanolo

Del resto, il picco della concentrazione ematica di etanolo, a prescindere dalla gradazione alcolica della bevanda assunta, si raggiunge dopo circa 40/90 minuti e successivamente scende di 0,11-0,24 g/l ogni ora.

Nel caso di specie, non potendosi escludere che il campione ematico sia stato prelevato durante la fase di picco massimo di concentrazione dell'etanolo, non si può escludere neanche che l'incidente fosse avvenuto quando l'etanolo era ancora nella fase iniziale di assorbimento e che quindi i valori di alcolemia fossero inferiori a quelli riscontrati in pronto soccorso e ai limiti di legge.

Si ringrazia il Dott. Giorgio Marcon per la cortese segnalazione

Tribunale di Treviso testo sentenza numero 240/2016
Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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