Ambito di applicabilità e operatività della scriminante prevista dall'art. 53 del codice penale per i pubblici ufficiali

Avv. Daniele Paolanti - La norma alla quale fare riferimento è l'art. 53 c.p. il quale prevede che "ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'Autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona. La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza. La legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l'uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica".

L'esclusione della punibilità del pubblico ufficiale

La norma contiene un esimente specifica volta ad escludere la punibilità del pubblico ufficiale il quale, al fine specifico di adempiere al proprio ufficio, impieghi le armi o si avvalga di altro strumento di coazione fisica essendovi costretto dalla necessità di contrastare un episodio di violenza o una resistenza all'autorità. Ancora la norma estende l'ambito di applicazione dell'esimente arrivando a ricomprendervi finanche le ipotesi di attività volte ad impedire che vengano commessi una serie di delitti, tra i quali la strage, il naufragio, la sommersione, il disastro aviatorio, il disastro ferroviario, l'omicidio volontario, la rapina a mano armata ed il sequestro di persona.

Quando opera la scriminante di cui all'art. 53?

L'incipit della norma è chiarissimo: al di fuori dell'applicabilità dell'art. 52 (legittima difesa) e dell'art. 51 (adempimento di un dovere) può utilizzare le armi (nelle condizioni succitate) il pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni e solo per gli scopi contemplati dalla norma. Devono dunque essere esclusi dall'applicabilità dell'esimente tutti quegli utilizzi dell'arma per scopi privati o comunque estranei all'adempimento di un dovere del proprio ufficio.

Ambito di applicabilità

Le condotte che devono essere vinte dal pubblico ufficiale e che legittimano questi ad impiegare le armi sono la violenza (rivolta nei confronti del pubblico ufficiale stesso o di cose o persone che questi ha il dovere di tutelare) o la necessità di vincere una resistenza. Ciò non esclude che comunque è di competenza esclusiva del Giudice l'atto di valutare nel merito se la violenza o la resistenza non potessero essere vinte altrimenti se non con l'impiego delle armi.

La giurisprudenza sull'art. 53 c.p.

Si riporta di seguito la massima integrale relativa ad una pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (e contenuta in Cass. pen. 2009, 12, 4960) del seguente tenore ed avente ad oggetto la legittimità nell'impiego delle armi:

"La Corte decide, con una sentenza dalla genesi tormentata (si osservi che la richiesta era stata depositata nel 2002), il ricorso proposto con riferimento alla vicenda dell'uccisione di Carlo Giuliani in occasione degli scontri tra forze dell'ordine e manifestanti intorno al G8 di Genova nel 2001. A seguito della decisione del g.i.p. genovese di accogliere la richiesta di archiviazione presentata dal p.m. nei confronti del Car. Mario Placanica, i ricorrenti, prossimi congiunti del defunto, avevano adito la Corte europea sulla scorta di diversi motivi; il principale gruppo di argomenti riguardava la pretesa violazione dell'art. 2 Cedu sotto più aspetti. Con un primo motivo di ricorso essi avevano lamentato la violazione dell'aspetto "sostanziale" di tale articolo avendo lo Stato resistente, tramite un proprio agente, violato il diritto alla vita della vittima tramite un uso sproporzionato della forza. In secondo luogo, avevano lamentato una seconda violazione della norma, sempre dal punto di vista sostanziale, in quanto lo Stato resistente, e per esso le forze di polizia impegnate nella tutela dell'ordine pubblico in occasione della manifestazione, avevano creato, tramite deficienze di pianificazione, organizzative e di gestione degli eventi, una situazione tale per cui era stata posta in pericolo l'incolumità dei partecipanti agli eventi e, conseguentemente, anche quella di Giuliani. Infine, sotto un terzo profilo, questa volta "procedurale", i ricorrenti lamentavano la violazione dell'art. 2 Cedu da parte dello Stato resistente per non aver condotto un'inchiesta efficace sulle circostanze della morte di Carlo Giuliani. La Corte ha innanzitutto specificato che il diritto sancito dall'art. 2 è "uno dei più fondamentali della convenzione", in relazione al quale non sono consentite deroghe; le circostanze nelle quali può giustificarsi la privazione della vita, elencate nel § 2, sono pertanto di stretta interpretazione, e la clausola della "assoluta necessità" importa una verifica più stringente di quanto richiesto dalla clausola della "necessità in una società democratica" che accompagna le possibili limitazioni di altri diritti stabiliti dalla convenzione. La Corte ha poi specificato che l'articolo in questione copre non solo situazioni nei quali la privazione della vita è intenzionale, ma anche quelle situazione nelle quali l'uso legittimo della forza possa risultare, non intenzionalmente, nella morte del titolare del diritto. Allo stesso tempo, dal punto di vista della verifica della legittimità dell'uso della forza, il parametro utilizzato comprende anche la verifica, "ex ante" e dal punto di vista "in buona fede" (honest belief) dell'agente, della situazione fattuale nella quale questi si trova a far uso della forza. Nel caso in esame, la Corte ha basato le proprie conclusioni su quelle dei magistrati inquirenti. Ha così concluso che, in concreto, fosse stato adeguatamente accertato che ricorrevano (almeno secondo il parametro soggettivo sopra richiamato) tanto le circostanze per il riconoscimento della legittima difesa, quanto quelle per riconoscere legittimo l'uso delle armi da parte dell'agente, considerata la situazione ambientale, il numero ed il contegno dei dimostranti, la posizione e la condizione dell'agente e degli altri appartenenti alle forze dell'ordine coinvolti nell'evento, ecc. Conseguentemente, ha concluso nel senso che l'uso della forza, "pur altamente indesiderabile", non aveva ecceduto i limiti dell'assoluta necessità e che pertanto, sotto il primo profilo invocato dai ricorrenti, non vi fosse stata lesione dell'art. 2 Cedu" (Corte europea diritti dell'uomo, sez. IV, 25/08/2009, n. 23458).

Daniele PaolantiDaniele Paolanti - profilo e articoli
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Vincitore del concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca svolge attività di assistenza alla didattica.

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