Le Sezioni Unite fanno chiarezza: la disciplina sulla sospensione feriale riguarda solo i termini previsti per gli atti di parte e non quelli per la redazione delle sentenze

di Valeria Zeppilli - La sospensione feriale non riguarda i termini per la redazione della sentenza, neanche a seguito della riduzione da 45 a 30 giorni del periodo annuale di ferie dei magistrati stabilita dal decreto legge numero 132/2014.

Le sezioni unite penali della Corte di cassazione non hanno dubbi in proposito e, con la sentenza numero 42361/2017, hanno fatto chiarezza sull'argomento.

L'impostazione della sentenza Giacomini

Del resto, già con la sentenza Giacomini, si era osservato che la disciplina sulla sospensione feriale del 1969 si riferiva ai termini previsti per gli atti di parte e non poteva essere intaccata da rivisitazioni derivanti da modifiche di sistemi normativi distinti e autonomi, come quelli che riguardano le ferie dei magistrati e l'ordinamento giudiziario. Per la Cassazione non vi sono "i presupposti per i quali tale impostazione di fondo … debba essere abbandonata, neppure alla luce del più recente intervento normativo".

Il precetto di rilievo, infatti, è rimasto immutato e i termini processuali che il legislatore del 1969 ha regolato erano da intendere e sono ancora oggi da intendere quelli che incombono alle parti, con le eccezioni che è la normativa stessa a prevedere. Sebbene l'applicazione agli atti processuali della parte pubblica sia determinata, nei fatti, da ragioni di simmetria procedimentale, essa non può ritenersi portatrice di un precetto di carattere generale.

Le ferie dei magistrati

Tra le varie argomentazioni a sostegno del principio di diritto affermato dalle sezioni unite merita di essere segnalata la riflessione sul rapporto tra l'abbreviazione oggettiva del periodo di riposo e l'effettivo godimento del diritto alle ferie dei magistrati, che ha trovato il suo punto di equilibrio, ricordano i giudici, nell'obbligo per gli organi di autogoverno delle magistrature e per l'organo direttivo dell'avvocatura dello Stato di adottare misure organizzative conseguenti all'applicazione delle novità.

Corte di cassazione testo sentenza numero 42361/2017
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Valeria Zeppilli

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