Avv. Francesca Servadei - Il primo comma dell'articolo 146-bis delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale è stato modificato dalla riforma Orlando, la quale all'articolo 77 prevede che gli imputati detenuti hanno l'obbligo di partecipare alle udienze dibattimentali a distanza laddove si proceda per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3 bis, nonché ai sensi dell'articolo 407, comma 2, lettera a) numero 4 del codice di rito.
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Udienze: la partecipazione a distanza del detenuto
In tal modo, risulta essere eliminata la previsione in virtù della quale la sussistenza di tale presupposto non era ritenuta sufficiente, essendoci la presenza, alternativamente di tre requisiti:
1) gravi ragioni di sicurezza od ordine pubblico;
2) complessità del dibattimento;
3) applicazione sul detenuto delle misure ex art. 41 bis, comma 2 della Legge 354/75 e successive modifiche.
Alla luce di ciò si desume quindi che unico requisito per la partecipazione a distanza in fase dibattimentale si riduca ai soli delitti di cui all'articolo 51, comma 3 bis, nonché ai sensi dell'articolo 407, comma 2, lettera a) numero 4 del codice di procedura penale.
Con tale modifica la riforma non compromette la compressione dell'oralità, del contraddittorio e dell'esercizio del diritto di difesa ed inoltre non pregiudica la facoltà del difensore di interloquire col proprio assistito nel luogo ove costui si trova ovvero viene concessa la possibilità al difensore di assistere il detenuto-imputato anche mediante strumenti tecnici nel rispetto dei limiti costituzionali.
La ratio della riforma
La ratio del citato primo comma sta nel fatto che la partecipazione a distanza si rintraccia nella volontà di evitare che i detenuti, appartenenti ad un particolare regime, non vengano in contatto con eventuali affiliati. Inoltre ultima ratio di tale riforma sta nei costi che le traduzioni carcere-tribunale/tribunale-carcere hanno, incidendo sul sistema. Pertanto, la partecipazione a distanza risulta oramai essere la prassi ordinaria relativamente a procedimenti che riguardano la criminalità organizzata a prescindere da qualsiasi altro requisito.
La videoconferenza del detenuto
Conseguentemente, vi è stata anche la modifica del secondo comma dell'articolo citato, il quale prevedeva anche d'ufficio la videoconferenza, che veniva comunicata almeno dieci giorni primi ai difensori delle parti. Tale previsione faceva sì che i requisiti previgenti risultassero essere vaghi e non sempre prevedibili, quando invece con il novellato primo comma si dà per scontato la previsione di una videoconferenza; inoltre è da aggiungere che la riforma non prevede l'emissione di alcun decreto che disponga la modalità di partecipazione.
Particolare attenzione deve essere posta sul comma 1 quater con il quale il legislatore ha riconosciuto al giudice la possibilità di disporre la partecipazione in videoconferenza a procedimenti diversi da quelli indicati nel primo comma, attraverso un decreto motivato. Questa previsione riprende quella indicata nell'articolo 2 del Decreto Legge 211/2011 convertito dalla Legge 9/2012.
Inoltre è da aggiungere che il comma 1-bis dell'articolo 146 disp. att. c.p.p. prevede l'obbligatoria partecipazione a quei soggetti nei quali è imputata una persona ammessa a programmi di protezione, comprendendo anche quelle di tipo urgenti ovvero provvisorie prescindendo dal fatto che detta persona sia o meno detenuta.
La deroga alla videoconferenza
È lecito osservare che il legislatore ha previsto nel comma 1-ter una deroga alla videoconferenza, riconoscendo al giudice di richiedere la fisica presenza in aula salvo che siano state applicate le misure dell'articolo 41-bis della legge sull'ordinamento penitenziario. Il successivo comma 4-bis sancisce che il giudice, ad istanza di parte, può prevedere la videoconferenza tra detenuto e difensore con il relativo onere dei costi di collegamento.
AVV. FRANCESCA SERVADEI
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LARIANO (ROMA)
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